Rc auto e risarcimento danni » Per sinistro avvenuto tra parenti non si effettua alcun rimborso

Quante volte sarà capitato: due autovetture condotte da persone con vincolo di parentela entrano in collisione, causando un sinistro. Probabilmente, se i due familiari sono in buona fede, penseranno: beh, niente male dai, ci penserà l'rc auto al risarcimento danni. Ma, è bene sapere che, purtroppo, non è affatto così.

La normativa, in questo caso, parla chiaro.

Infatti, l’articolo 129 del decreto legislativo 209/2005 dispone che: Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

Da ciò si evince, che, in caso di sinistro stradale, non hanno diritto al risarcimento danni, derivante dall'rc auto, i parenti stretti e legittimi del convivente assicurato.

Pertanto, sono due sono i concetti da tenere in mente: il primo riguarda il fatto che il Codice, nell’escludere i beneficiari che appartengono a terzi, si limita ai danni alle cose.

I danni alla persona, invece, sono sempre soggetti all'indennizzo.

Il secondo fattore, altrettanto importante, è la medesima residenza dei parenti, dove per esempio il genitore mantiene il figlio.

Questo vuol dire che un banale tamponamento tra figlio e padre non potrà portare al risarcimento danni da parte delle compagnie assicuratrici.

La riparazione dei mezzi, ad esempio, rimarrebbe a carico dei rispettivi proprietari.

Un danno oltre la beffa.

Ma il Codice delle Assicurazioni Private in questo caso parla molto chiaro e non dà spazi a libere interpretazioni sugli incidenti tra parenti.

18 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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