Rc auto scaduta e possibili sanzioni » Norme e chiarimenti

Rc auto scaduta e sanzioni» Certificato e contrassegno

Nei quindici giorni di tolleranza per mancata copertura dell'rc auto, l'automobilista non incorre in sanzioni, a meno che che l’assicurazione non sia stata oggetto di disdetta. L'unica possibilità di applicazione della sanzione è per omessa esibizione del contrassegno o mancanza del certificato assicurativo.

Anche dopo la recente riforma in merito alle assicurazioni, alla scadenza del contratto di copertura, in caso di mancato pagamento del premio, la copertura rc auto resta in vigore fino al quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Pertanto, se l’automobilista, che circola nei 15 giorni di tolleranza con il certificato assicurativo scaduto, viene coinvolto o causa un incidente stradale, viene cmq indennizzato dall'assicurazione, perchè legalmente è ancora sotto copertura rc auto.

Però, durante questo periodo di tolleranza, il conducente deve comunque continuare ad esporre il contrassegno ed esibire il certificato assicurativo, anche se entrambi scaduti.

Innfatti, se l'autista non espone il contrassegno sul parabrezza, se fermato dagli agenti, può subire una sanzione che va dai 25 a 99 euro. Nel caso non esibisca il certificato rc auto, invece, può andare incontro ad una sanzione da 41 a 99 euro.

E' bene ricordare che il contrassegno va obbligatoriamente messo in vista sul parabrezza. Al contrario, il certificato d'assicurazione può essere custodito anche all'interno dell'abitacolo della macchina.

Disdetta assicurazione RC auto

L'unico caso in cui un automobilista possa essere sanzionato, durante i 15 giorni di tolleranza per mancata copertura assicurativa, è quello in cui abbia fatto disdetta dell'assicurazione rc auto.

Per verificare ciò, gli agenti della stradale (o chi per loro) effettuano l'inchiesta attraverso le centrali operative che forniscono le informazioni sulla copertura dell'rc auto.

E' bene notare che la multa per la mancanza della copertura assicurativa si applica sempre a chi guida il veicolo, anche se l'automobilista non è il proprietario del veicolo.

Non può essere sanzionato l'automobilista, il quale, in attesa di sottoscrivere un altro contratto rc auto, per i 15 giorni successivi alla scadenza continua a circolare con il proprio mezzo, ma esibisce, correttamente il certificato ed il contrassegno scaduti. Tutto ciò, a meno che, lo stesso, non abbia espressamente fatto richiesta della disdetta della copertura.

28 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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