Rc auto e ritardo nel pagamento delle rate della polizza

Cose che succedono quando si pagano in ritardo le rate della polizza RC auto

Qualche mese fa, sono stato coinvolto in un incidente stradale in cui avevo torto e la mia assicurazione avrebbe dovuto risarcire la controparte.

Purtroppo, però, non avevo pagato la seconda rata dell'Rc auto e per questo la compagnia assicurativa non vuole coprire.

Premetto che erano passati diciassette giorni dalla scadenza della rata dell'Rc auto.

Visto che vorrei evitare di risarcire io la controparte, posso contestare questa decisione?

Ci sono dei precedenti che possono aiutarmi?

Rc auto e mancato pagamento rata - Informazioni utili

Pagare una polizza Rc auto in ritardo rispetto alla scadenza intermedia o annuale può creare grossi problemi a livello di copertura assicurativa.

Infatti, normalmente la copertura è garantita dalla compagnia nei 15 giorni successivi alla data di scadenza indicata nel contrassegno assicurativo.

Ma, alla mezzanotte del quindicesimo giorno, la copertura termina e la compagnia non è piu tenuta ad alcun indennizzo in caso di sinistro.

Le sentenze della Suprema Corte numero 15801 del 6 luglio 2009 e numero 6026 del 24 aprile 2001 hanno sancito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo

Ed allora, per quanto attiene le conseguenze del mancato pagamento del premio corrisposto per assicurazione Rc auto, in particolare quando ricorre la rateizzazione del premio, la questione può essere così sintetizzata:

  1. Nel periodo di "tolleranza", ovvero nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice non può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio e deve, pertanto, procedere al risarcimento del danno.
  2. A partire dal sedicesimo giorno successivo al termine di scadenza indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio.

Se invece il sinistro avviene dopo i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione, come nel suo caso, il risarcimento viene liquidato solo dal Fondo Vittime della Strada e non dall'assicurazione del danneggiante.

A riguardo, però, bisogna fare una distinzione:

  • se la morosità dell'assicurato è relativa al premio pattuito con l’assicuratore in un’unica rata oppure non paga la prima rata, in tal caso a risarcire resta l’assicurazione dell'assicurato.
  • se invece l’assicurato non paga la seconda o le successive rate del premio, il risarcimento viene erogato unicamente dal Fondo Vittime della Strada e non dall'assicurazione del danneggiante.

Ricordiamo, che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 283 e seguenti della legge 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) il fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) - costituito presso la CONSAP (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici) - risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli non coperti da assicurazione.

La liquidazione dei danni per i sinistri provocati da veicoli non coperti da assicurazione è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS (ex ISVAP).

Le somme anticipate dalle imprese designate vengono rimborsate dalla CONSAP che attinge al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Quindi, la CONSAP provvederà poi ad integrare il FGVS esercitando azione di regresso, nei suoi confronti, attraverso l’iscrizione a ruolo dell'importo corrisposto al terzo danneggiato dall'impresa designata.

In seguito, le sarà notificata una cartella esattoriale per l’avvio delle procedure di riscossione coattiva esattoriale affidate al concessionario (Equitalia).

25 Febbraio 2013 · Gennaro Andele


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