Rc auto » Come ottenere il rimborso per un periodo non goduto

In caso di alienazione rottamazione e vendita del veicolo si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto

Può capitare, a seguito di un sinistro stradale, di scegliere di non riparare nemmeno la propria autovettura, perché inutilizzabile, decidendo così di rottamarla. Ma se è già stata pagata la rata dell'rc auto all'assicurazione, è possibile ottenere il rimborso del premio assicurativo?

Forse non tutti lo sanno, ma in caso di alienazione veicolo, rottamazione e vendita si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto, restituendo però il certificato e contrassegno all'assicuratore.

Il rimborso verrà calcolato sul rateo non goduto al netto delle tasse.

Qualora, invece, si fosse ancora indecisi sul fatto sia il caso rottamare il veicolo o farlo riparare successivamente, si può in alternativa sospendere la polizza.

In questo modo si evita di far decorrere la polizza senza usufruire dell'idonea copertura assicurativa.

Attenzione però: spesso le condizioni contrattuali stipulate con l'rc auto prevedono un periodo minimo di sospensione di 3 mesi. Ricordiamo, inoltre, che per poter sospendere la polizza occorre restituire il certificato e contrassegno all'assicuratore, ed il veicolo dovrà esser riposto in un luogo privato ad esempio nel box.

Se oltre a rottamare o vendere il veicolo distrutto, intendete a breve acquistare un’altra auto potrete utilizzare la stessa polizza per assicurare la nuova vettura.

Rimborso rc auto per periodo non goduto: lo schema

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

  1. la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
  2. la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
  3. la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione,cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

  • vendita,
  • demolizione
  • furto di cui sia esibita denuncia,
  • certificazione di cessazione della circolazione,
  • definitiva esportazione all'estero,
  • consegna in conto vendita

Concludendo, le imprese sono tenute a assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo.

13 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano


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