Rc auto » Calcolo del premio ed altre informazioni utili

Calcolo del premio rc auto

Il calcolo del premio rc auto, che servirà all'assicuratore per far fronte ai potenziali sinistri futuri provocati dagli assicurati, può essere effettuato soltanto attraverso stime basate sulle evidenze statistiche degli anni precedenti.

L’assicuratore non può limitarsi ad applicare in maniera omogenea e indiscriminata a tutti i suoi assicurati il premio rc auto medio.

Infatti, la probabilità di causare sinistri da parte dei singoli assicurati è differenziata.

L’impresa di assicurazione, pertanto, deve tenere conto di questa diversa propensione al rischio, differenziando il premio in modo proporzionato all'effettiva intensità del rischio (premio equo).

Sempre ricorrendo alle osservazioni statistiche del comportamento degli assicurati, si costituiscono gruppi con caratteristiche omogenee sulla base di variabili che incidono sulla probabilità di causare sinistri.

Le variabili principali sono:

  • la potenza del veicolo
  • la residenza del proprietario del veicolo (provincia o comune)
  • i massimali di garanzia, l’età del proprietario
  • l’anzianità di patente
  • la classe bonus malus

Dalle osservazioni di questi elementi si determinano dei coefficienti di maggiore o minore pericolosità che, applicati al premio rc auto medio, determinano la tariffa nella sua articolazione.

Proseguendo, riportiamo alcuni esempi di come funzionano i parametri tariffari che differenziano il premio rc auto, prendendo in considerazione prima i dati oggettivi riguardanti il veicolo e poi i dati soggettivi riguardanti l’assicurato.

I dati oggettivi per il calcolo del premio rc auto

Partiamo dai dati oggettivi, riguardanti il veicolo:

  • Potenza del veicolo (in c.v. o kw) Con il crescere della potenza del veicolo aumentano sia la frequenza di sinistri che il costo medio del danno.
  • Provincia di immatricolazione del veicolo – Residenza del Proprietario La provincia di immatricolazione individua l’area di circolazione prevalente del veicolo. Spesso le imprese di assicurazione, per la determinazione del premio di assicurazione, richiedono come dato il comune di residenza del proprietario, informazione questa più precisa per individuare la localizzazione del rischio.
  • Alimentazione del veicolo: Il dato (diesel, benzina o gas) può essere indicativo della percorrenza annua. Risulta infatti dalle statistiche che i veicoli alimentati a gasolio, di norma posseduti da professionisti che usano l’auto per lavoro, provocano mediamente più incidenti di quelli alimentati a benzina.
  • Presenza di A.B.S. Si valorizza la sicurezza del veicolo attraverso una riduzione del premioche trae origine da considerazioni tecniche.
  • Presenza di doppio AIR – BAG Si valorizza la sicurezza del veicolo attraverso una riduzione del premio, nella presunzione che anche il passeggero, in caso di incidente, sia più protetto.
  • Presenza di “scatole nere” o dispositivi similari:Questi dispositivi registrano l’attività del veicolo e forniscono dati utili per determinare le responsabilità in caso di sinistro (rilevazione crash) e a fini tariffari, con modalità più o meno sofisticate. Anche la sola funzione di rilevazione del crash può avere effetti tariffari di riduzione del premio. La personalizzazione del premio può essere più accentuata se sono attivate funzioni più elaborate, quali la rilevazione delle percorrenze e degli stili di guida dell'assicurato (tariffe a tempo, a percorrenza ecc.).

I dati soggettivi per il calcolo del premio rc auto

Successivamente, vanno considerati i dati soggettivi riferiti, ovvero, alla persona:

  • Età dell'assicurato È provato che i giovani provocano più incidenti; di solito le imprese pongono un limite tariffario di 24 - 25 anni al di sotto del quale applicano soprapremi.
  • Sesso dell'assicurato:Anche se è statisticamente provato che le donne giovani provocano meno incidenti dei coetanei maschi, la Corte di Giustizia Europea ha vietato differenziazioni di “genere” dal 21 dicembre 2012 (sentenza 1° marzo 2011). Anche per l’assicurazione r. c. auto perciò le imprese possono offrire solo una tariffa “unisex”.
  • Anzianità di patente: I neopatentati provocano più incidenti, questo parametro potrebbe sovrapporsi a quello dell'età per cui è necessario valutare l’effetto combinato delle due variabili. Le persone coniugate e con figli piccoli provocano meno incidenti.
  • Modalità di utilizzo dell'auto:Chi usa l’auto per lavoro ha maggior probabilità di avere incidenti rispetto a chi la usa soltanto per diporto; questa informazione può essere convenientemente collegata alla professione.
  • Identificazione del conducente unico o abituale: quando il conducente dichiarato ha caratteristiche di rischio favorevoli si applica una riduzione del premio che tiene conto anche della limitata circolazione del veicolo sempre condotto da una stessa e sola persona.
  • Il Bonus/Malus: Il Bonus/Malus (o sistemi similari: Pejus, No claims discount, ecc.) rappresenta una forma di personalizzazione “a posteriori” del rischio, in relazione all'assenza di sinistri (bonus) o agli eventuali sinistri (malus) in cui è rimasto coinvolto l’assicurato nel “periodo di osservazione” stabilito nel contratto. La clausola Bonus/Malus, come variabile tariffaria, produce i suoi effetti sul premio in combinazione con gli altri parametri utilizzati nella costruzione della tariffa aziendale.

Veniamo ora agli oneri fiscali e parafiscali che determinano il premio rc auto.

Gli oneri fiscali e parafiscali che determinano il premio rc auto

Sui premi imponibili dell'assicurazione di responsabilità civile auto gravano:

  1. l’imposta “base” del 12,50%, che ogni Provincia può modificare nella misura massima del 3,5% ad in aumento o in diminuzione per tutti i tipi di veicolo eccettuati i ciclomotori (decreto legislativo 6 maggio 2011, numero 68).
  2. il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%: quest’ultimo è un importo versato dagli assicurati alla compagnia di assicurazione, e da questa allo Stato, per compensare, in via forfettaria, i costi sostenuti dalle strutture sanitarie per la cura ed il ricovero degli infortunati in incidenti stradali.

6 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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