Il vademecum sull’assicurazione rc auto a tutela del consumatore » Un utile prontuario a portata dei contraenti

Il vademecum sull'assicurazione rc auto a tutela del consumatore » Un utile prontuario a portata dei contraenti

Il vademecum sull'assicurazione rc auto a tutela del consumatore: un utile prontuario a portata dei contraenti italiani.

Che cos'è l'rc auto? Cosa sono le garanzie accessorie? Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto rc auto e, soprattutto, quali sono diritti e doveri dell'assicurato?

Inoltre, come fare per sospendere e riattivare la polizza, come denunciare un eventuale sinistro, e, infine, ultimo ma non per importanza, come richiedere un risarcimento o indennizzo?

A queste domande, ed a molte altre, risponderemo con questo utile ed efficace intervento.

Cos'è la rc auto

La rc auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché - se persona diversa - il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo.

La polizza rc auto è un contratto assicurativo obbligatorio per legge.

Cosa sono le garanzie accessorie

Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative, non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza rc auto: furto, incendio, cristalli, assistenza e atti vandalici sono le più comuni.

In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona (in qualità di proprietario e/o di conducente) e il veicolo dai danni per i quali la polizza rc auto non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia.

Ogni garanzia accessoria copre l'assicurato dai danni causati o subiti in determinate situazioni.

Ad esempio, la garanzia furto copre i danni al veicolo dell'assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati, mentre la garanzia incendio copre i danni al veicolo derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto
circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.

Proprio sulle coperture accessorie alla rc auto che si possono trovare le maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è perciò fondamentale confrontare le diverse polizze valutando sia la misura del premio che il contenuto delle garanzie offerte.

Ad ogni modo per valutare la convenienza di una garanzia rispetto ad un'altra, tieni presenti le tue caratteristiche: come guidi, la frequenza con cui guidi e lo stato del veicolo che possiedi.

Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto rc auto

È possibile stipulare una polizza rc auto a proprio nome (contraente) anche se il veicolo è di proprietà di altri.

Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume l'obbligo di pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche l'assicurato.

L'assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto ed è il proprietario del veicolo (registrato al P.R.A.). Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

L'assicurato è titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza e quindi dell'interesse economico protetto. Il terzo danneggiato è il soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale.

Non è considerato terzo e non ha diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

Il conducente, che può essere persona diversa dal proprietario, è il soggetto preposto alla guida del veicolo su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo e l'effettiva disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento, in caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli sia il danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al conducente
provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Diritti e doveri dell'assicurato

In Italia l'assicurazione rc auto è obbligatoria. In particolare:

  1. ogni veicolo a motore per poter circolare deve essere obbligatoriamente coperto da una assicurazione rc auto rilasciata da una impresa di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono disponibili nel sito Ivass, nell'area "Imprese e Intermediari", al link "Elenchi delle imprese ammesse ad operare in Italia nella rc auto e natanti obbligatoria"); Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione determinata dal Codice della strada.
  2. le imprese di assicurazione sono obbligate a prestare l'assicurazione rc auto: sono, infatti, tenute ad accettare le richieste di copertura da parte dei consumatori. L'eventuale rifiuto di rilasciare la polizza rc auto va immediatamente segnalato all'IVASS per gli accertamenti e le conseguenti iniziative di vigilanza. Le imprese hanno, infatti, l'obbligo di accettare la richiesta di copertura applicando le condizioni di polizza e le tariffe che hanno preventivamente stabilito e reso pubbliche (sui loro siti internet e nelle agenzie).

Le imprese, tuttavia, prima di concludere il contratto possono verificare l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, e i dati contenuti nell'attestato di rischio per poter attribuire l'esatta classe di merito.

Qualora la compagnia, una volta stipulato il contratto, accertasse che il contraente non aveva diritto alla classe di merito che gli è stata assegnata, potrà procedere a rettifica, applicando i conseguenti correttivi tariffari.

Le imprese non possono condizionare il rilascio della polizza rc auto alla sottoscrizione di qualunque altro contratto, tranne che nel caso di polizza con clausola di "franchigia a recupero garantito".

Da chi ti puoi assicurare

La vendita di un contratto di assicurazione rc auto può avvenire direttamente presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e nell'Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.

Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione/ abilitazione rilasciata dall'Istituto.

Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia sono disponibili nel sito internet dell'IVASS (nell'area "Imprese e Intermediari" dell'Home page, al link "Albo imprese").

Nella stessa area "Imprese e Intermediari" è disponibile il link all'"Elenco delle imprese ammesse ad operare in Italia nel ramo rc auto e natanti obbligatoria".

Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nei suddetti Albi/Elenchi.

Qualora la tua scelta ricada su una impresa estera con sede in un Paese dell'Unione Europea, devi tener presente che la legislazione applicabile al contratto, obbligatoriamente indicata nella Nota informativa, deve essere quella italiana.

Sempre nella Home page del sito IVASS è disponibile nell'area "Informazioni utili" il link ai casi di contraffazione o società non autorizzate; gli elenchi sono costruiti sulla
base delle segnalazioni pervenute all'Istituto.

Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza, ossia tramite telefono o internet, ti deve essere comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale.

Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere

La vendita di un contratto di assicurazione rc auto può avvenire anche attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:

  • gli agenti, i broker e i loro collaboratori ;
  • i produttori diretti delle imprese ;
  • gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali e i loro collaboratori.

Gli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali di un intermediario iscritto non hanno l'obbligo di iscrizione al RUI, mentre gli intermediari comunitari hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco annesso al RUI.

In occasione del primo contatto l'intermediario deve consegnarti un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione della proposta, ti deve consegnare una dichiarazione dalla quale risultino i suoi dati essenziali (nome, cognome, recapito telefonico, denominazione della società per la quale opera, etc.).

Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sempre la qualifica professionale dell'intermediario e il rapporto che intrattiene con l'impresa che offre la prestazione.

In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti della rete che egli stesso ha arruolato.

I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.

La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica predisposta dall'impresa ed il contenuto delle proposte di assicurazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.

All'atto dell'accettazione della proposta o al momento della trasmissione della polizza definitiva, ti deve essere indicato, per iscritto, la struttura o il numero verde cui puoi rivolgerti per ottenere l'assistenza post-vendita.

I contratti stipulati via telefono o via internet

Se concludi un contratto a distanza (esempio telemarketing o tramite internet) ricorda che prima della stipula ti dovranno essere forniti (e quindi potrai pretendere) le informazioni e i documenti che acquisiresti presso un punto vendita dell'impresa o un intermediario assicurativo; ossia:

  1. l'informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, con i dati essenziali degli intermediari (ad es. numero e data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi, con indicazione della qualità con la quale opera; potenziali situazioni di conflitto di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in un'impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione);
  2. le seguenti informazioni:
    • le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
    • l'ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
    • qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza;
    • le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale;
    • le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che, comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l'impresa è tenuta ad inviarti il contratto stesso per la sottoscrizione.

Nel caso di vendita tramite call center hai sempre diritto a essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell'intermediario quali, ad esempio, l'obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa.

Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.

Quali sono i documenti che attestano l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione

L'adempimento dell'obbligo di assicurazione è attestato dai seguenti documenti rilasciati dall'impresa di assicurazione:

  • il contrassegno, ossia il documento indispensabile per la circolazione (in quanto prova l'esistenza della copertura assicurativa) rilasciato dalla compagnia, contiene il nome dell'impresa di assicurazione, il numero di targa del veicolo (o, in caso di assenza, il numero di telaio) e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio; le compagnie che operano con tecniche di vendita a distanza hanno l'obbligo di far pervenire all'assicurato tutta la documentazione in originale entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento del premio. Durante i 5 giorni l'assicurato è tenuto ad esporre sul veicolo, e ad esibire su eventuale richiesta delle Autorità di Polizia, la dichiarazione sostitutiva del contrassegno che la compagnia gli avrà tempestivamente inviato per via telematica o telefax. In assenza di tale documento la copertura assicurativa può essere provata anche esponendo il bollettino (prestampato dall'impresa) di conto corrente postale che attesta l'avvenuto pagamento del premio. Il contrassegno ha, quindi, anche lo scopo di agevolare l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione da parte delle Autorità competenti, nonché l'identificazione dell'impresa di assicurazione da parte dei terzi danneggiati; i conducenti di motocicli e di ciclomotori lo devono avere con sé ed esibirlo a richiesta delle Autorità;
  • il certificato di assicurazione, ossia il documento, rilasciato dalla compagnia, dal quale deve risultare oltre alla denominazione dell'impresa, al numero della polizza, alla targa o, in assenza di questa, ai dati del telaio e del motore, il periodo di assicurazione per il quale l'assicurato ha pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli ed esibirlo a richiesta delle Autorità.

Quali sono le formule tariffarie rc auto

Le coperture rc auto non sono tutte uguali: i contratti di assicurazione sono stipulati in base alla formula cosiddetta bonus malus o a clausole di franchigia.

In particolare, per le autovetture, per i ciclomotori e i motocicli la legge prevede che i contratti di assicurazione siano obbligatoriamente stipulati in base:

  • alla formula c.d. bonus malus che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
  • a clausole di franchigia che prevedono un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
    Sono inoltre possibili formule miste fra le due tipologie. Per le altre categorie di veicoli, oltre alla bonus malus e alla formula con franchigia, sono invece possibili altre formule tariffarie (tariffa fissa, pejus, ecc.).

Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto rc auto

Prima di sottoscrivere il contratto hai diritto che ti venga consegnato, presso le sedi o i punti vendita dell'impresa, il Fascicolo informativo che comprende la Nota informativa, le condizioni contrattuali e il modulo di polizza; lo puoi consultare anche nei siti internet delle imprese, ove è obbligatoriamente pubblicato.

Per valutare la convenienza del prodotto che ti viene offerto devi tener conto non solo del premio di tariffa, ma anche dei massimali di garanzia e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa.

Presta particolare attenzione alle garanzie accessorie alla rc auto che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla rc auto, anche se solitamente prestate insieme con essa.

Come si compone il premio rc auto

Il premio, che costituisce di regola condizione di efficacia della garanzia, rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e si compone di diversi elementi:

  • il premio puro, ossia quella parte del premio che viene calcolata dall'impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere;
  • il premio di tariffa, ossia la somma del premio puro e dei caricamenti, cioè dei costi che l'impresa deve sostenere per la gestione della polizza;
  • il premio lordo, ossia l'importo che il contraente deve effettivamente versare all'impresa, che si ottiene aggiungendo al premio di tariffa le imposte (che possono variare, a seconda della provincia, dal 12,5% al 16,00%) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Il premio rc auto varia in funzione di molteplici parametri e può differire da compagnia a compagnia anche in misura significativa.

Solitamente viene calcolato in base a statistiche su anni precedenti (frequenze e costi medi dei sinistri) e a fattori c.d. di personalizzazione (la condotta su strada, il numero di incidenti in cui si è stati coinvolti); gli altri elementi che le compagnie utilizzano sono: la potenza del veicolo e la sua alimentazione, la provincia di immatricolazione del veicolo, le informazioni personali sull'assicurato, con particolare riferimento all'età e alla professione, alle modalità di utilizzo del veicolo assicurato.

Ti ricordo che di recente, in conformità alle Direttive comunitarie, tra i fattori di personalizzazione tariffaria non può più essere utilizzata la differenza di genere.

Cosa sono il massimale di garanzia la franchigia, l'esclusione e la rivalsa

Il massimale di garanzia È la somma massima che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è stabilita dall'impresa in funzione dell'entità del premio.

Il Codice delle Assicurazioni ne fissa il limite minimo (al di sotto del quale le imprese non possono scendere) in € 5.000.000 per i danni alle persone e € 1.000.000 per i danni alle cose (c.d. massimale minimo di legge).

La franchigia è una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico (e quindi a restituire alla compagnia) di una parte del costo del sinistro liquidato dall'impresa al terzo danneggiato.

Al fine di rendere più agevole per l'impresa il recupero della franchigia, può essere prevista la clausola di franchigia a recupero garantito, in base alla quale l'impresa stessa può legittimamente prevedere contrattualmente, in abbinamento alla polizza rc auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce, in caso di pagamento di un sinistro per un importo che eccede il valore della franchigia, il recupero della parte di risarcimento a carico del proprio assicurato.

Le esclusioni e le rivalse sono clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio, e quindi il risarcimento, in caso di sinistro.

I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle compagnie e generalmente si riferiscono agli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente.

In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato.

Occorre prestare particolare attenzione alle polizze che prevedono la "guida esclusiva"; in questi casi, infatti, la copertura è limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto: se l'incidente è provocato da un conducente diverso, la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti del contraente per l'importo pagato al danneggiato.

Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal tuo contratto, che sono indicate nella Nota informativa precontrattuale.

Per una scelta realmente consapevole confronta i prezzi dei preventivi, tenendo conto della presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.

Ricorda inoltre che la copertura rc auto non comprende il risarcimento dei danni subiti dall'assicurato responsabile del sinistro (per questa garanzia esistono delle coperture accessorie, ad es. infortunio del conducente).

Cos'è il bonus malus

Il bonus malus è il sistema di tariffazione più utilizzato per le autovetture, per i motocicli e per i ciclomotori.

Più bassa è la classe di bonus malus più economica è la polizza. La variazione del premio ad ogni scadenza annuale (in aumento o in diminuzione) è funzione della classe di merito assegnata al contratto, che migliora (bonus) o peggiora (malus) rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale del conducente che siano stati pagati dall'impresa, anche solo a titolo parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.

Nel periodo di osservazione viene quindi valutata la virtuosità del guidatore.

Se, in tale periodo, l'automobilista non ha causato incidenti, normalmente scenderà di una classe di merito (bonus) ottenendo una riduzione sul premio assicurativo per l'anno successivo; se invece ha causato incidenti, retrocederà almeno di due classi di merito (malus) e subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza.

Il malus è applicato anche in caso di sinistro con responsabilità paritaria dei conducenti allorquando venga pagata una quota di sinistro che, sommata alle quote di responsabilità paritaria eventualmente attribuite nei cinque anni precedenti ed annotate nell'attestato di rischio, determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità complessiva di almeno il 51% (c.d. responsabilità cumulata).

Cos'è il periodo di osservazione

È il periodo temporale nel corso del quale viene valutata la condotta di guida del conducente del veicolo: inizia il giorno della decorrenza della copertura e termina 60 giorni prima della scadenza annuale.

Per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.

Com'è attribuita la responsabilità del sinistro

Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%.

Nei sinistri con più di due veicoli, responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti coinvolti.

L'accertamento della responsabilità principale a carico di uno dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a titolo parziale, legittima l'impresa ad applicare immediatamente il malus al contratto relativo al veicolo condotto dal soggetto individuato come responsabile principale;la quota di responsabilità non principale accertata a carico dell'altro o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza (né ad applicazione del malus né ad annotazione nell'attestato di rischio).

Qualora sia stato effettuato un pagamento parziale di un sinistro con responsabilità principale, con conseguente penalizzazione della classe di merito, gli ulteriori pagamenti parziali riferiti al medesimo sinistro non determinano alcuna ulteriore penalizzazione della classe di merito.

L'accertamento di un concorso di colpa paritario a carico dei conducenti (e relativo pagamento, anche solo parziale, del sinistro) non determina l'applicazione del malus per i contratti relativi ai veicoli coinvolti (due o più), ma soltanto l'annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.

L'annotazione è effettuata per verificare se nel periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà il malus al primo pagamento (anche parziale).

Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla prima annotazione, inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse essere nuovamente coinvolto in un sinistro con corresponsabilità paritaria del conducente.

Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza naturale se entro 5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. In tal caso la quota o le quote di corresponsabilità paritaria annotate nei 5 anni vengono cancellate.

Come evolve la classe di merito

L'evoluzione della classe di merito avviene in base ad una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia.

Per garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese, l'IVASS ha introdotto la classe di merito di conversione universale (CU) che si articola in 18 classi, dove la 1 è assegnata ai più meritevoli e la 18 ai più sinistrosi.

Nell'attestato di rischio le imprese devono indicare oltre alla classe di merito di assegnazione interna, anche la corrispondente CU.

Al veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al P.R.A.) viene convenzionalmente assegnata la CU 14.

Qualora il passaggio di proprietà avvenga da parte di una pluralità di intestatari a favore di uno soltanto di essi, la compagnia (anche se diversa dalla precedente) è tenuta a riconoscere, a quest'ultimo, la CU già maturata sul veicolo.

Lo stesso principio si applica alla successione tra coniugi in comunione di beni, alla vendita del veicolo intestato ad uno dei coniugi in comunione di beni e trasferimento del relativo contratto su veicolo di proprietà dell'altro coniuge; ciò in quanto in entrambi i casi il passaggio di proprietà ha carattere solo formale in virtù del regime di comunione patrimoniale esistente tra i coniugi.

Quale è la durata di un contratto rc auto

La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio; la scadenza è indicata nel certificato di assicurazione.

È possibile l'emissione di polizze con durata inferiore all'anno (c.d. "provvisorie"), in particolare per i veicoli con targa provvisoria e per quelli che circolano per prova, collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della polizza.

Da dicembre 2012 per i contratti rc auto è stata abolita la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico della copertura per una ulteriore annualità in assenza di recesso da parte dell'assicurato) ed è stato previsto per legge il mantenimento di un periodo di "tolleranza" di 15 giorni oltre la data di scadenza, durante il quale la compagnia continua a rispondere dei sinistri causati dall'assicurato.

Il periodo di tolleranza consente all'assicurato di valutare le diverse offerte presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla.
In caso di furto del veicolo la validità della garanzia cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tal caso la compagnia deve rimborsarti la quota parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia.

Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il proprietario dovrà stipulare una nuova polizza rc auto (e gli verrà attribuita la CU di ingresso, ossia la 14).

Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su quest'ultimo potrà trasferire la stessa classe di merito del veicolo rubato.

1.20 È possibile richiedere sconti sulla tariffa?

La compagnia e gli intermediari assicurativi possono applicare sconti, cioè riduzioni del premio rispetto alla tariffa in corso; se del caso, ciò deve risultare in modo chiaro sia nel preventivo che nella polizza, dove deve esserne indicata la misura.

Nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato via internet deve contenere l'avvertenza circa la possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario stesso.

Le compagnie possono anche proporti:

  • di sottoporre ad ispezione il veicolo da assicurare, prima di stipulare il contratto, a fronte di uno sconto (obbligatorio) rispetto alle tariffe tradizionali;
  • polizze che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici (c.d. scatola nera o dispositivi similari autorizzati) in grado di monitorare l'attività del veicolo, sempre a fronte di uno sconto rispetto alle tariffe in vigore.

Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze

La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è importante.

Nei punti vendita delle imprese e nei relativi siti internet è possibile ottenere, anche in forma cartacea, preventivi personalizzati; sono gratuiti e vincolano per almeno 60 giorni le imprese che li forniscono.

I preventivi (come anche le polizze) devono indicare il premio di tariffa, la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario, l'eventuale sconto applicato dall'impresa e/o dall'intermediario.

Un pratico strumento on line per confrontare i premi delle polizze offerte dal mercato è il TuoPreventivatore: si tratta di un servizio gratuito, realizzato dall'IVASS in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante il quale è possibile confrontare e ricevere via e-mail, dopo aver compilato con i propri dati i campi richiesti, l'elenco, in ordine di convenienza economica, dei preventivi rc auto forniti dalle compagnie che offrono tali coperture.

Il servizio garantisce l'anonimato di chi lo utilizza. Il TuoPreventivatore lo puoi trovare direttamente a questo link.

I preventivi ottenuti con questo strumento sono vincolanti per le imprese (se hai dato informazioni corrette) per almeno 60 giorni: quello ottenuto tramite il TuoPreventivatore è il prezzo massimo (fatti salvi eventuali sconti) che l'impresa potrà richiederti alla stipula del contratto.

Prima di concludere il contratto prendi comunque visione dei diversi Fascicoli informativi per effettuare la valutazione complessiva del prodotto e per confrontare le garanzie offerte, le clausole, le esclusioni, ecc., con quelle delle altre proposte presenti sul mercato.

Come si conclude il contratto rc auto

Il contratto rc auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione della polizza, che viene rilasciata al contraente insieme ad altri documenti assicurativi:il certificato di polizza e il contrassegno, emessi dalla compagnia solo a seguito del pagamento del premio.

Ricorda che l'eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite alla compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto, nonché il mancato invio di documenti richiesti, possono legittimare il recesso dal contratto da parte della compagnia stessa e, in ogni caso, un ricalcolo del premio.

Il premio può essere pagato con diverse modalità e la quietanza è la prova di avvenuto pagamento (generalmente nella rc auto il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno vale quale quietanza).

Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare intestato all'impresa, oppure all'intermediario espressamente in tale qualità (ad esempio, assegno intestato a: Mario Bianchi, agente dell'Alfa Assicurazioni S.p.A.), ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l'intermediario o l'impresa.

Qualora tu decidessi di pagare in contanti, presta la massima attenzione e pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata.

Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali, a seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie dell'impresa.

In questo caso considera il costo aggiuntivo di frazionamento che viene applicato. All'atto della conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati, oltre ai documenti sopra indicati, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo di denuncia, ossia il c.d. modulo blu di constatazione amichevole.

Cos'è l'attestato di rischio

L'attestato di rischio è il documento, utilizzato nel sistema bonus malus, che rappresenta la storia dei sinistri occorsi al veicolo, indipendentemente dal suo conducente.

Nell'attestato di rischio vengono riportati i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e pagati dall'impresa, anche a titolo parziale; è specificata la tipologia del danno liquidato e indicati i sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché i sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei conducenti stessi.

L'attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito "interne"), che premia o penalizza in modo diverso la sinistrosità pregressa.

Nell'attestato viene inoltre indicata la corrispondente CU, calcolata in base alla scala bonus malus comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all'assicurato omogeneità di valutazione allorché passi da una compagnia ad un'altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna di esse. È infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, cambiare compagnia e conservare la propria storia assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa ovvero valorizzata la condotta di guida virtuosa.

Ricorda che la compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve trasmettere l'attestato di rischio al domicilio del contraente (o, se persona diversa, al domicilio del proprietario, usufruttuario, acquirente del veicolo a rate o utilizzatore in leasing) unitamente ad una comunicazione scritta recante l'avviso della scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la nuova annualità.
Tale obbligo di comunicazione è previsto qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati.

In caso di sospensione del contratto, la compagnia è tenuta a trasmettere al domicilio del contraente (o di uno degli altri soggetti sopra elencati) l'attestato e la comunicazione almeno 30 giorni prima della nuova scadenza, successiva alla riattivazione.

La compagnia deve inviare l'attestato al domicilio del contraente (o di uno degli altri soggetti sopra elencati) anche in caso di furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

Ricorre il medesimo obbligo anche in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anziché cederlo all'acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.

Qualora il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del periodo di osservazione (cioè prima di due mesi antecedenti la scadenza annua del contratto) o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a inviare al domicilio del contraente (o di uno degli altri soggetti sopra elencati) l'attestato di rischio.

Fatto salvo quanto sopra, il contraente (o uno degli altri soggetti sopra elencati) può richiedere in ogni momento, anche in corso di contratto, l'attestato di rischio e l'impresa ha l'obbligo di trasmetterlo al suo domicilio entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta.

In tal caso il documento trasmesso sarà quello relativo all'ultima annualità conclusa al momento della richiesta.

Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l'attestato deve essere inviato al domicilio di quest'ultimo.

Quali sono gli obblighi del contraente in relazione all'attestato di rischio

Ricorda che se vuoi assicurare il tuo veicolo con altra impresa devi sempre consegnare all'atto della sottoscrizione del contratto l'attestato di rischio in corso di validità: in assenza di tale documento, il contratto è assegnato alla CU più penalizzante, ossia la 18.

Se al momento della stipulazione ti trovi nell'impossibilità di consegnare l'attestato alla nuova compagnia, puoi comunque farlo entro i 3 mesi successivi: avrai così diritto alla riclassificazione del contratto in base alle informazioni contenute nell'attestato stesso e alla riassegnazione della relativa CU.

L'impresa provvederà inoltre a calcolare l'eventuale differenza di premio risultante a tuo credito, che dovrà essere regolata entro la data di scadenza del contratto.

Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio è valido 5 anni: in caso di documentata cessazione del rischio assicurato (per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà) o in caso di sospensione del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per 5 anni.

Ciò vuol dire che il contraente ha diritto di conservare la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito qualora entro 5 anni stipuli un nuovo contratto, presso la stessa o altra impresa, in relazione ad altro veicolo di proprietà (nei casi di documentata cessazione del rischio) o in relazione al medesimo veicolo (nei casi di sospensione).

Il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente del veicolo a rate o l'utilizzatore in leasing) nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento dell'attestato, può richiedere all'impresa il rilascio di un duplicato, che gli deve essere inviato entro 15 giorni, senza applicazione di costi.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata, purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto e di copia di documento di riconoscimento di quest'ultimo in corso di validità.

Chi ha diritto di utilizzare l'attestato di rischio relativo a veicoli in leasing/noleggio a lungo termine

Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l'utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato.

Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o altro veicolo di proprietà. L'impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestato dopo aver verificato l'effettiva utilizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l'attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraente (società di leasing o di noleggio).

La disposizione mira a garantire all'utilizzatore del veicolo la possibilità di trasferire sul medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o su altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing o il noleggio, e di evitare così l'assegnazione alla classe di ingresso.

Come si rinnova un contratto rc auto

Il decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti rc auto la clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i contratti rc auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale.

L'impresa deve, tuttavia, garantire le coperture almeno per i successivi 15 giorni (conservazione per legge del "periodo di tolleranza"). L'impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

Nei contratti con clausola di rinnovo tacito in corso di validità alla data del 1 gennaio 2013, le imprese hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle stesse clausole di rinnovo.

Per la stipula di un nuovo contratto sarà quindi necessaria una nuova manifestazione di volontà, presso la stessa o una diversa impresa assicurativa. Presta attenzione alle garanzie accessorie alla rc auto, quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla rc auto, anche se solitamente prestate insieme ad essa.

Per tali garanzie, pur se sottoscritte in abbinamento con la polizza rc auto, non opera il divieto di tacito rinnovo: occorre quindi controllare l'eventuale presenza di detta clausola e, nel caso tu voglia stipulare un nuovo contratto con un'altra compagnia, dovrai ricordarti di dare la disdetta delle coperture accessorie nei termini e secondo le modalità previste dal contratto.

Come deve essere comunicata la variazione del premio

La compagnia deve trasmettere al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, unitamente all'avviso della scadenza del contratto e all'attestato di rischio, una comunicazione scritta contenente informazioni sul premio per la nuova annualità.

La compagnia potrà fornire direttamente il dettaglio delle singole componenti della variazione del premio rispetto all'annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione della classe di merito), oppure invitare il contraente a rivolgersi all'agente/punto vendita/call center, i quali sono tenuti a fornirti le informazioni.

Dal 1 gennaio 2013, in virtù del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha più l'obbligo di comunicare la disdetta.

Alla scadenza annuale del contratto rc auto, pertanto, sarai libero di rinnovarlo con la stessa impresa o di stipulare una nuova polizza con un'altra impresa assicurativa.

Quando si ha diritto alla restituzione del premio rc auto

Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di contratto e scelga di non cedere la relativa garanzia rc auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di tua proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal trasferimento di proprietà.

Per effetto della cessazione del rischio hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta, dopo aver restituito alla compagnia il certificato e il contrassegno.

Da tale importo sarà però detratta una somma pari all'imposta pagata dalla compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (sempre al netto dell'imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non ne sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione del veicolo).

In caso di furto del veicolo, hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (anche in questo caso al netto dell'imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.

Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria rc auto con il premio relativo all'assicurazione contro il furto del veicolo (che è volontaria), solitamente offerta come garanzia accessoria alla prima, che è comunque dovuto per l'intera annualità.

Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto. Ciò vale anche per le altre garanzie accessorie.

Sospendere e riattivare la polizza rc auto

Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo, puoi richiedere la sospensione della polizza.

Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sottoscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.

Non tutti i contratti offrono la possibilità della sospensione della garanzia e spesso prevedono un periodo minimo, che può variare da impresa a impresa, perché tale facoltà possa essere esercitata.
Fai attenzione alla durata massima del periodo di sospensione prevista nel contratto, che in genere è di un anno.

Quando sospendi il contratto devi restituire alla compagnia il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.

Quando richiedi la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l'impresa ti consegna nuovamente i documenti assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire la scadenza della polizza e a regolare il premio, a volte secondo la tariffa in vigore in quel momento.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l'impresa ti deve trasmettere l'attestato di rischio, unitamente ad una comunicazione scritta con le informazioni sul premio per la nuova annualità.
Se non ne richiedi la riattivazione nel termine massimo previsto, il contratto si scioglie.

Hai comunque diritto di conservare la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito qualora assicuri presso la stessa o altra compagnia il medesimo veicolo entro 5 anni dalla scadenza del contratto cui l'attestato si riferisce.

Conservare la propria classe di merito in caso di acquisto di ulteriore veicolo

Ricorda che ogni volta che una persona fisica, proprietaria di uno o più veicoli già assicurati con polizza attiva, acquista un ulteriore veicolo (nuovo o usato) della medesima tipologia, l'impresa (la stessa o un'altra) deve assegnare questo ultimo veicolo alla CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o su uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con polizza attiva.

Analogamente, ogni volta che un componente stabilmente convivente di un nucleo familiare acquista un veicolo, l'impresa (la stessa o un'altra) deve assegnarlo alla classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su altro veicolo regolarmente assicurato di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare (a condizione che si tratti della medesima tipologia di veicolo).

Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo

Ricorda che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di tua proprietà (o del coniuge in comunione di beni) precedentemente assicurato, puoi richiedere che il relativo contratto di assicurazione rc auto sia reso valido per altro veicolo della medesima categoria di tua proprietà.

In tal caso la stessa impresa (o anche un'altra) dovrà classificare il contratto relativo a tale auto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo precedente, purché in corso di validità, mantenendo la medesima CU.

Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l'impresa (la stessa o anche un'altra) dovrà inserire quest'ultimo nella CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.

Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dalla tua compagnia: le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia l'importo dei sinistri con responsabilità principale del conducente, rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto, quando siano pagati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se passi ad altra compagnia.

Questa è un'opportunità importante, da utilizzare nei casi di sinistri con responsabilità principale del conducente di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.

Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.

In caso di presenza della suddetta condizione contrattuale, la comunicazione che l'impresa deve inviarti, unitamente all'attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. sinistri con responsabilità principale del conducente rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
    • numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
    • modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/ punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP S.p.A. (e-mail: rimborsistanza@consap.it) l'ammontare dell'importo pagato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
    • classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
    • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;
  2. sinistri con responsabilità principale del conducente non rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
    • numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
    • classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
    • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/ i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.

Denunciare un sinistro

Ricorda che hai l'obbligo di informare per iscritto la tua compagnia nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale; la compilazione e consegna all'impresa del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) rende più facile adempiere a tale obbligo.

È tuo interesse informare la compagnia anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa).

In base al contratto rc auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione del sinistro stesso con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.

Sul sito internet delle compagnie puoi trovare l'elenco dei Centri di liquidazione sinistri.

Richiedere il risarcimento

Chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale ha diritto di ottenere il risarcimento. Esistono due diverse procedure: quella ordinaria e quella di risarcimento diretto, applicabili alternativamente in presenza di determinate condizioni.

Fai molta attenzione! Il risarcimento diretto prevede che tu faccia richiesta di risarcimento alla tua compagnia e si applica nei seguenti casi:

  • l'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest'ultimo deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13 febbraio 2012;
  • se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone (trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.

Per ottenere il risarcimento nei termini indicati dal Codice delle Assicurazioni è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti alla tua compagnia, che è tenuta a fornirti tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.

In tutti gli altri casi si applica, invece, la procedura ordinaria che prevede che tu faccia richiesta di risarcimento, con le stesse modalità sopra descritte, alla compagnia del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente: si tratta delle ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all'estero o in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità ("lesioni gravi").

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato dovrai formulare la tua richiesta all'impresa designata (in base al luogo di accadimento del sinistro) ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso CONSAP S.p.A.

L'elenco delle imprese designate lo puoi trovare nello stesso sito della CONSAP nell'area "Servizi assicurativi" al link "Fondo di garanzia per le vittime della strada", cliccando su "Imprese Designate".

Il Codice delle Assicurazioni prevede inoltre che se in un sinistro un terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (90 giorni) fino all'importo del massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

I tempi per ottenere il risarcimento

Nel risarcimento diretto, a seguito di richiesta di risarcimento, la tua impresa è obbligata a proporti un'offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, entro il termine massimo di 60 giorni per i danni alle cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di lesioni o decesso del danneggiato.

Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI o modulo blu), ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Gli stessi termini valgono anche per la procedura ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa di controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.

Se la tua richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, l'impresa è invece tenuta ad informarti entro 30 giorni, richiedendoti di fornire le informazioni integrative.

Una volta pervenuti all'impresa gli elementi essenziali che ti ha richiesto, riprendono a decorrere i termini per la formulazione/diniego dell'offerta risarcitoria.

Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, la compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento tassativamente entro i successivi 15 giorni.

Richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri

Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata A/R all'Ufficio Centrale Italiano.

Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti puoi inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata A/R al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante ("mandatario"), invia una richiesta a CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione italiano - al numero di fax: 06.85796270, o all'indirizzo e-mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro, oltre alle generalità del soggetto danneggiato, data e luogodi accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, non è possibile applicare la procedura sopra indicata.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro
oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento.

Elenco dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia;
F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Repubblica Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria.

Stati dello Spazio Economico Europeo:I Paesi membri dell'Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Accedere al proprio Fascicolo di sinistro

Se sei contraente, assicurato o danneggiato hai diritto di accedere ed estrarre copia degli atti contenuti nel Fascicolo dei sinistri in cui sei stato coinvolto, ma solo con riferimento ai dati riguardanti la tua persona (ad esempio denunce e richieste di risarcimento; rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni; perizie dei danni materiali; perizie medicolegali relative alla tua persona; preventivi e fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; quietanze di liquidazione).

Se gli atti predetti, o comunque una parte di essi, sono relativi a persone diverse e la loro conoscenza è necessaria per curare o difendere tuoi interessi giuridici, potrai egualmente accedervi ma in una forma attenuata, prendendone cioè solo visione senza estrarne copia. Sono invece del tutto escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a terzi.

Puoi esercitare il diritto di accesso dal momento in cui ricevi comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta.

In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, potrai esercitare l'accesso:

  • decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'impresa della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
  • decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
  • decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

In ogni caso puoi esercitare il diritto di accesso decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa della richiesta di accesso.

La richiesta di accesso deve essere redatta per iscritto e inviata (a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, o mediante consegna a mano) alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro, ovvero al punto vendita presso il quale hai concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella richiesta di accesso devi indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento a un tuo interesse personale e concreto. In mancanza di tali elementi, sei comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Alla richiesta di accesso devi allegare copia di un tuo documento di identità e in caso di delega anche copia di un documento d'identità del delegato.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione l'impresa deve comunicarti:

  • l'irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti (in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta);
  • il rifiuto o la limitazione dell'accesso, indicando i motivi per i quali l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato;
  • l'accoglimento della richiesta di accesso con l'indicazione del responsabile, dell'ufficio dove poter effettuare l'accesso, nonché l'indicazione di un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro 60 giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, il richiedente può inoltrare reclamo all'IVASS.

Al numero verde 800-486661 è attivo il Contact Center Consumatori dell'IVASS (che opera dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30) per fornirti informazioni ed assistenza, anche sullo stato di trattazione del tuo reclamo presentato all'Istituto.

Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato con un'impresa di assicurazione italiana o estera operante in Italia puoi presentare un reclamo.

29 Maggio 2015 · Eleonora Figliolia


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