Rc auto a rate – Scaduto il periodo di tolleranza la garanzia riparte alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento
In relazione alle scadenze successive alla prima rata dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, il pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo.
Così come avviene per il pagamento della prima rata, laddove l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Com'è noto, invece, se le rate successive alla prima vengono regolate nel periodo di tolleranza, non si hanno effetti sospensivi della garanzia e la copertura assicurativa continua a valere senza alcuna interruzione.
Ne consegue che, ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni, per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23149/14.
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