Nuovo ravvedimento operoso – Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso - tributi a cui può essere applicato

La legge di stabilità per il 2015 ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, determinando un radicale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto.

Infatti, oggi, il ravvedimento operoso può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Inoltre, così come chiarito nella circolare numero 23/E dell'ADE, anche l’IRAP e le addizionali regionali e comunali all’IRPEF sono da considerarsi dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e, come tali, le relative violazioni, ai fini del nuovo ravvedimento, possono essere regolarizzate fino alla scadenza dei termini di accertamento a prescindere dalla circostanza che siano già state constatate o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Resta esclusa dalla possibilità di ravvedimento operoso della violazione, la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente un atto di liquidazione o una comunicazione di irregolarità.

Ravvedimento operoso - entità della riduzione delle sanzioni

Va ricordato, con l'occasione, che le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso, in vigore dal gennaio 2015, introducono diverse e più incisive misure di riduzione della sanzione; con l’obiettivo di garantire un maggiore beneficio per il contribuente che si attivi tempestivamente per porre rimedio alla violazione oggetto di regolarizzazione.

Più precisamente, è prevista la riduzione delle sanzioni a:

  • un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni ineriscono norme contenute nelle leggi finanziarie e avviene dopo la constatazione mediante processo verbale.

La riduzione ad un quinto del minimo della sanzione per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni di norme contenute nelle leggi finanziarie, trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Ravvedimento operoso - campo di applicazione della riduzione ad un nono delle sanzioni

Più in particolare, nella Circolare 23/E dell'ADE viene individuato l’esatto campo di applicazione della riduzione a un nono del minimo della sanzione in caso di regolarizzazione degli errori e delle omissioni; anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

Il quadro può essere così sintetizzato:

  1. la riduzione a un nono del minimo della sanzione trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, inclusi i tributi locali e regionali e le tasse automobilistiche;
  2. la riduzione a un nono del minimo della sanzione deve essere intesa come un’ipotesi di regolarizzazione “intermedia” tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni e quello più ampio;
  3. in relazione agli omessi gli omessi versamenti, la riduzione a un nono del minimo della sanzione è da considerarsi una possibilità ulteriore rispetto a quella che permette la regolarizzazione entro trenta giorni dalla commissione della violazione. Per tali violazioni i 90 giorni entro cui ravvedersi, come specificato dalle Entrate, decorrono dal termine di scadenza del versamento;
  4. in relazione alle violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, la riduzione a un nono del minimo della sanzione rappresenta una specifica ipotesi di ravvedimento, con decorrenza dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
  5. in relazione a tutte le violazioni diverse da quelle precedenti, la riduzione a un nono del minimo della sanzione costituisce una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione).

11 Giugno 2015 · Giorgio Martini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!