Ravvedimento operoso – omesso o insufficiente pagamento dei tributi

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Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Come funziona il ravvedimento operoso

Il mancato o parziale versamento di tasse e imposte può essere sanato con il ravvedimento operoso. La regolarizzazione si persegue eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

  • le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi;
  • le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
  • l’imposta ipotecaria;
  • l’imposta catastale.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:

  • ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
  • ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla violazione. Quando è prevista la dichiarazione periodica il termine è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Esempi pratici di ravvedimento operoso

Di seguito l'illustrazione di un caso pratico di ravvedimento operoso in cui il contribuente ha omesso il versamento della prima rata di acconto per il 2005 (che andava effettuato il 20 giugno 2005) pari a 700 euro.

caso-prativo-ravvedimento1

Ravvedimento breve per omesso o insufficiente pagamento dei tributi

Facciamo un altro esempio pratico di ravvedimento operoso: supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).
Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile 2005;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro.

Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio 2005 (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 7,50 euro (3,75% di 200 euro);
  • c) interessi per 0,41 euro (200 x 2,5% : 365 x 30).

Compilazione della Sezione interessata del modello F23

compilazione-f231

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento lungo

Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro un anno (supponiamo, per esempio, il 18 novembre 2005, con 214 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento), il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 12 euro (6% di 200 euro);
  • c) interessi per 2,93 euro (200 x 2,5% : 365 x 214).

Compilazione della Sezione interessata del modello F23

compilazione-f23-caso-21

Ai fini della regolarizzazione dei versamenti Iva, poiché i contribuenti trimestrali sono tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1%, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.

Il decreto legge 17 giugno 2005 numero 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, numero 156) ha introdotto una previsione di carattere eccezionale relativamente all'Irap dovuta per gli anni 2004 e 2005.

In particolare, è stata esclusa la possibilità di ricorrere al ravvedimento:

  • per violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'Irap relativa al periodo d’imposta 2004 (che andava effettuato entro il 20 giugno 2005);
  • per violazione dell'obbligo di versamento Irap in acconto (entro il 20 giugno 2005 e/o entro il 30novembre 2005), o a saldo (entro il 20 giugno 2006).

Inoltre, per l’omesso o insufficiente versamento del saldo Irap 2004 e dell'acconto e del saldo Irap 2005 non si potrà fruire neanche della riduzione a 1/3 della sanzione, possibilità prevista nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Per fare una domanda sulla possibilità di regolarizzare l'omesso o insufficiente pagamento dei tributi,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca> qui.

20 Luglio 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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4 risposte a “Ravvedimento operoso – omesso o insufficiente pagamento dei tributi”

  1. francesco ha detto:

    non ho versato l’IVA a debito per il 2° trimestre pari ad euro 1.100,00: posso pagare oggi 400,00 con sanzione 3% per ravvedimento operoso oltre interessi e 700,00 euro fra 40 giorni sempre con ravvedimento operoso e interessi da calcolare fra 40 giorni?
    ho avuto risposte discordanti in merito.
    potete delucidarmi.
    Grazie mille.
    francesco

  2. c0cc0bill ha detto:

    non è stata aplicata l’aliquota giusta sul tfr
    dal dattore di lavoro, il restante dovuto, chiedo se posso rateizarlo e in che modo.

    Commento di Meloni Francesco

    Caro Francesco, rileggi bene la tua domanda.

    Ti pare che uno che non sappia nulla della tua situazione ci possa capire qualcosa?

    Si intuisce che vuoi rimediare ad un errore fiscale commesso dal tuo datore di lavoro. Ma cerca di essere più preciso.

  3. consulente fiscale ha detto:

    BUONGIORNO,
    DEVO FARE UN 730 INTEGRATIVO PERCHE’ IL CAF NON HA INSERITO CORRETTAMENTE I DATI E INVECE DI ANDARE A CREDITO MI HANNO PRELEVATO DALLA BUSTA DEI SOLDI PER SALDO IRPEF. QUINDI IO DEVO RECUPERARE IL CREDITO E I SOLDI PRELEVATI NELLA BUSTA DI LUGLIO. IN CHE QUADRO E RIGO LO DEVO INSERIRE QUESTO VERSAMENTO EFFETTUATO INGIUSTAMENTE?
    GRAZIE

    Ciao Loredana,non devi inserire niente.Ci penserà il tuo datore di lavoro con la busta paga di dicembre a restituirti il debito più il credito.Ti segnalo la circolare n. 36 del 09.04.08 disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate.

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