Ravvedimento operoso – Nuove regole a partire da gennaio 2015

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Come funziona il ravvedimento operoso da gennaio 2015

L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

In pratica:

  • le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi;
  • le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
  • l’imposta ipotecaria;
  • l’imposta catastale.

Il ravvedimento operoso non è utilizzabile per gli omessi versamenti contributivi all'INPS.

Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore dell'omesso o insufficiente versamento dei tributi.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Ravvedimento operoso - Le sanzioni applicate dal primo gennaio 2015

A partire dal primo gennaio 2015, la sanzione ridotta applicata con il ravvedimento operoso sarà scaglionata secondo le aliquote illustrate nel seguito. In particolare sarà applicata una sanzione ridotta pari a:

  • 0,2% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo fra il 1° ed il 14° successivo alla scadenza prevista (ravvedimento brevissimo);
  • In pratica:

    • 0,2% dell'imposta dovuta per un giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
    • 0,4% dell'imposta dovuta per due giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
    • 0,6% dell'imposta dovuta per tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
    • 0,8% dell'imposta dovuta per quattro giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
    • ...
    • 2,6% dell'imposta dovuta per tredici giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
    • 2,8% dell'imposta dovuta per quattordici giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
  • 3% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza prevista (ravvedimento breve);
  • 3,3% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 31° al 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • 3,75% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • 4,2% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • 5% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Ravvedimento operoso - attenzione al calcolo della sanzione e degli interessi

Il ravvedimento non e' valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sulla differenza non sanata l'ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Esempi pratici di ravvedimento operoso

Un contribuente omette il versamento della prima rata di acconto Irpef, che supponiamo debba essere effettuato entro il 20 giugno, per un importo pari a 700 euro.

Immaginiamo che il contribuente decida di regolarizzare la posizione effettuando in data 30 dicembre (con un ritardo, quindi, di 193 giorni) il versamento dell'imposta dovuta.

Per le regole sul ravvedimento operoso, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, egli dovrà versare, una sanzione di 26,25 euro (3,75% di 700).

Se il tasso legale annuo vigente è pari al 2,5%, sono dovuti anche interessi in misura pari a 9,25 euro (700 x 2,5%: 365 x 193).

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento breve

Facciamo un altro esempio pratico di ravvedimento operoso: supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).
Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro;

Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 30 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 6 euro (3% di 200 euro);
  • c) interessi per 0,41 euro (200 x 2,5% : 365 x 30).

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento lungo

Vediamo un altro pratico esempio di applicazione del ravvedimento operoso. Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro.
  • Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, per esempio il 18 novembre 2005, con 214 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 214 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

    • a) la differenza di imposta (200 euro);
    • b) una sanzione di 7,5 euro (3,75% di 200 euro);
    • c) interessi per 2,93 euro (200 x 2,5% : 365 x 214).

    Omesso o insufficiente pagamento dei tributi - Ravvedimento brevissimo

    A partire da gennaio 2015 è previsto anche il ravvedimento operoso brevissimo. Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

    Ipotizziamo che:

    • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
    • l’importo dovuto era di 500 euro;
    • il versamento effettuato è pari a 300 euro.
    • Se la regolarizzazione avviene il 21 aprile dello stesso anno, cioè con 3 soli giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 3 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

      • a) la differenza di imposta (200 euro);
      • b) una sanzione di 1,2 euro (0,2% x 3 x 200 euro);
      • c) interessi per 4 centesimi di euro (200 x 2,5% : 365 x 3).

      Ravvedimento operoso dopo la constatazione della violazione e per omesse dichiarazioni IRPEF ed IVA

      La sanzione applicabile sarà pari a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)

      La sanzione applicabile sarà paro a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

      I modelli da utilizzare per i versamenti relativi al ravvedimento operoso

      I versamenti per avvalersi del ravvedimento operoso devono essere effettuati con i modelli F23 e F24. In particolare va utilizzato:

      1. il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
      2. il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

      Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

      Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento.

      Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.

11 Gennaio 2015 · Giorgio Valli


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