Ravvedimento operoso – le sanzioni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Ravvedimento operoso - Sanzioni per mancato pagamento dei tributi

Alcune importanti disposizioni fiscali relative al ravvedimento operoso sono contenute nella legge di stabilità 2011 (legge numero 220 del 13 dicembre 2010).

In particolare, è stata modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di ricorso all'istituto del ravvedimento operoso sia lungo che breve. Le nuove misure si applicano per la regolarizzazione delle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.

La sanzione relativa al ravvedimento operoso - ordinariamente prevista nella misura del 30% per l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, e per l'omeso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta - è così ridotta:

  •  1/10 del 30%, cioè il 3%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento operoso breve);
  •  1/8 del 30%, cioè il 3,75%, se il versamento è effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento operoso lungo).

Ravvedimento operoso - Sanzioni per violazioni di natura sostanziale nella quantificazione e nel pagamento delle imposte

Potranno essere regolarizzati - ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso - mediante il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, gli errori e le omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr numero 600/1973), di seguito indicati:

  •  errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  •  indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta potranno essere regolarizzati con ravvedimento operoso mediante il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:

  •  omessa o errata indicazione di redditi;
  •  errata determinazione di redditi;
  •  esposizione di indebite detrazioni o deduzioni;

Ravvedimento operoso - Sanzioni per presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni la violazione potrà essere regolarizzata col lo strumento del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Nel forum di indebitati.it è possibile inserire domande sul ravvedimento operoso e sulle sanzioni connesse.

2 Dicembre 2011 · Giorgio Valli


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