Ravvedimento operoso brevissimo, breve e lungo per omessa registrazione dei contratti di locazione

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione

Per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione è prevista l'applicazione di una sanzione il cui ammontare può variare dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Oltre alla sanzione, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento anche dell’imposta di registro non versata e, naturalmente, degli interessi.

Per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione si riduce di una percentuale diversa a seconda del momento in cui il contribuente si ravvede.

A partire dal primo gennaio 2015, la sanzione ridotta, per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione, sarà scaglionata secondo le aliquote illustrate nel seguito. In particolare sarà applicata una sanzione ridotta pari a:

  • 0,2% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo fra il 1° ed il 14° successivo alla scadenza prevista (ravvedimento brevissimo);
  • In pratica:

    • 0,2% dell'imposta dovuta per un giorno di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
    • 0,4% dell'imposta dovuta per due giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
    • 0,6% dell'imposta dovuta per tre giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
    • 0,8% dell'imposta dovuta per quattro giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
    • ...
    • 2,6% dell'imposta dovuta per tredici giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
    • 2,8% dell'imposta dovuta per quattordici giorni di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
  • 3% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 15° al 30° giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito; (ravvedimento breve);
  • 3,3% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato dal 31° al 90° giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
  • 3,75% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro un anno da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
  • 4,2% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro due anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito;
  • 5% dell'imposta dovuta se il versamento viene effettuato oltre due anni dopo il giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito.

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per contratti di locazione - Ravvedimento operoso breve

Facciamo un altro esempio pratico di ravvedimento operoso. Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).
Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro;

Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 30 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 6 euro (3% di 200 euro);
  • c) interessi per 0,41 euro (200 x 2,5% : 365 x 30).

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per contratti di locazione - Ravvedimento operoso lungo

Ecco un pratico esempio di applicazione del ravvedimento operoso. Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro.
  • Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, per esempio il 18 novembre 2005, con 214 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 214 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

    • a) la differenza di imposta (200 euro);
    • b) una sanzione di 7,5 euro (3,75% di 200 euro);
    • c) interessi per 2,93 euro (200 x 2,5% : 365 x 214).

    Omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per contratti di locazione - Ravvedimento operoso brevissimo

    Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

    Ipotizziamo che:

    • la scadenza del pagamento era il 18 aprile;
    • l’importo dovuto era di 500 euro;
    • il versamento effettuato è pari a 300 euro.
    • Se la regolarizzazione avviene il 21 aprile dello stesso anno, cioè con 3 soli giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento, ed il tasso legale annuo vigente in questi 3 giorni è pari al 2,5%, il contribuente dovrà versare:

      • a) la differenza di imposta (200 euro);
      • b) una sanzione di 1,2 euro (0,2% x 3 x 200 euro);
      • c) interessi per 4 centesimi di euro (200 x 2,5% : 365 x 3).

9 Ottobre 2014 · Giorgio Valli


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