Come effettuare la rateizzazione di una cartella esattoriale con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come effettuare la rateizzazione di una cartella esattoriale con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Oggi ci occuperemo di come inoltrare correttamente la domanda per poter effettuare la rateizzazione (o dilazione) di una (o diverse) cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se hai ricevuto una cartella esattoriale, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e vuoi pagare il tuo debito a rate, puoi farlo in modo semplice e veloce inviando la richiesta con raccomandata oppure presentandola allo sportello competente per territorio (indicato in cartella), oppure, per importi fino a 60 mila euro, anche on-line.

Finché sei in regola con i pagamenti a rate non sei considerato inadempiente, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive fermi o ipoteche, nè attiva qualsiasi altra procedura di riscossione.

Inoltre, ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, puoi richiedere la sospensione dell’eventuale provvedimento di fermo amministrativo già iscritto, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.

L’Agenzia delle Entrate-Riscosisone rilascerà un documento con il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che dovrai presentare direttamente al PRA.

In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi crediti interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.

In base all’attuale normativa (D. Lgs. N. 159/2015) per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Piano ordinario di rateizzazione di una cartella esattoriale per debiti fino a 60.000 euro con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come funziona il piano ordinario di rateizzazione di una cartella esattoriale per debiti fino a 60.000 euro con Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per debiti fino a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, accedi automaticamente al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Piano ordinario di rateizzazione di una cartella esattoriale per debiti superiori a 60.000 euro con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come funziona il piano ordinario di rateizzazione di una cartella esattoriale per debiti superiori a 60.000 euro con Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per debiti superiori a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se la richiesta è accolta, accedi e al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Piano straordinario di rateizzazione di una (o più) cartella esattoriale inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come funziona il piano straordinario di rateizzazione di una (o più) cartella esattoriale inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario.

Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Proroga della rateizzazione di una (o più) cartella esattoriale inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come accedere alla proroga della rateizzazione di una (o più) cartella esattoriale inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se la tua condizione economica peggiora e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.

La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se il modello ISEE non consente di comprovarlo, dovrai allegare la documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del tuo nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli, ecc.

A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

La modulistica per accedere alla rateizzazione di una cartella esattoriale con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Di seguito, tutta la modulistica per accedere alla rateizzazione di una cartella esattoriale con Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Piano ordinario per debiti fino a 60.000 euro

Modello piano ordinario dilazione fino 60.000 euro

Piano ordinario per debiti superiori a 60.000 euro

Modello piano ordinario dilazione oltre 60.000 euro

Piano straordinario

Modello piano dilazione straordinario

Per debiti complessivi inferiori a 60 mila euro, comunque, puoi inviare la tua richiesta di pagamento a rate direttamente dall'area riservata del sito.

Maggiori informazioni su come accedere all'area riservata.

Che fare se l'agenzia entrate-riscossione rifiuta la dilazione di una cartella esattoriale

Vediamo, in casi eccezionali, come e quando l'agenzia delle Entrate-Riscossione può rifiutare la dilazione di una cartella esattoriale e come comportarsi in tali casi.

Facciamo un esempio pratico: si ha un debito di 70.000 mila euro.

Dopo aver presentato richiesta di dilazione, l’agente per la riscossione ha comunicato, con una lettera, che la rateazione non può essere accolta, convocando negli uffici per avere ulteriori chiarimenti.

Come comportarsi in questi casi?

Partiamo dal presupposto che non ci siano ulteriori pendenze derivanti da altre rateazioni in corso non rispettate. Nel nostro caso, il debitore è alla sua prima richiesta di dilazione.

Pertanto, il rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rateizzazione della cartella esattoriale, potrebbe giustificarsi per il fatto che il debito in questione è di importo superiore a 60 mila euro e il contribuente non ha ancora documentato la situazione di grave difficoltà economica.

Infatti, come spiegato nei precedenti paragrafi, o l’interessato accede alla rateazione ordinaria a semplice richiesta, purché il debito non superi 60 mila euro, oppure, in tutti gli altri casi, è necessaria la presentazione di una documentazione di grave difficoltà economica.

Dunque, le soluzioni da adottare sono due:

Comunque, il consiglio che possiamo dare in questi casi è di presentarsi sempre agli uffici dell'agente della riscossione, per poi scegliere con gli operatori la strada più semplice da seguire.

Istruttoria da parte dell'agenzia delle entrate-riscossione per la rateazione di una cartella esattoriale

Alla presentazione dell'istanza di rateazione della cartella esattoriale segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile.

Il contribuente dovrà a tal fine fornire un indirizzo dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.

La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovrà essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda.

Il contribuente avrà a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodichè l'agenzia di riscossione notificherà il provvedimento definitivo e motivato.

Se la rateizzazione della cartella esattoriale viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.

Per debiti di importo inferiore a 60.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovrà concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), mentre, come detto, per debiti di importo maggiore la rateizzazione viene concessa previa verifica della situazione di difficoltà economica.

Le modalità di verifica cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.

Per le persone fisiche (nonché per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una soglia di debito oltre la quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.

La certificazione dell'ISEE può essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.

La situazione di temporanea difficoltà economica, in ogni caso, può essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE.

Il debitore/richiedente potrà fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale risultante proprio dall'ISEE.

Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l'insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.

Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilità ordinaria o dalle società (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidità e indice Alfa).

La sospensione della riscossione dopo la rateizzazione di una cartella esattoriale

L'ottenimento della dilazione per una cartella esattoriale sospende tutte le eventuali attività di riscossione coattiva fino a quel momento attivate (fermo auto, ipoteca, pignoramento, etc).

La semplice presentazione della domanda di rateazione di una cartella esattoriale non ha invece questo effetto, anche se può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo che le procedure sono partite.

Essa però impedisce per legge che si attivi l'ipoteca, se non dal momento in cui scatta il non accoglimento della richiesta.

Considerando quanto sopra è facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.

18 Luglio 2017 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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2 risposte a “Come effettuare la rateizzazione di una cartella esattoriale con Agenzia delle Entrate-Riscossione”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho avuto una rateizzazione ad ottobre 2016 decaduta nel 2018: pagando le rate in sospeso posso riprendere la rateizzazione in corso?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A norma dell’articolo 19 comma 3 del dpr 602/1973, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive.

      Il carico può essere nuovamente rateizzato, cioè il debitore può essere riammesso alla rateizzazione se, e solo se, all’atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del vecchio piano sono state integralmente saldate.

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