Rateazione Equitalia – nuove disposizioni nella direttiva marzo 2012

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro

Le istanze di rateazione per importi fino a 20 mila euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.

Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro non trova più attuazione.

Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati.

Individuazione della situazione di obiettiva difficoltà per le società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Come è noto, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa.

Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3.

Tuttavia, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l'indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:

  1. indice Alfa da 0.0 a 2 » 18 rate al massimo;
  2. indice Alfa da 2.1 a 4 » 36 rate al massimo;
  3. indice Alfa da 4.1 a 6 » 48 rate al massimo;
  4. indice Alfa da 6.1 a 8 » 60 rate al massimo;
  5. indice Alfa da 8.1 in su » 72 rate al massimo;

Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all'istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

Riepilogo delle procedure Equitalia per la rateazione del debito

L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è differenziata a seconda dell'importo del debito. Con direttiva del 1° marzo Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, presentando semplice domanda motivata.

Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.

Infine, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

E' possibile chiedere una proroga della rateazione in corso, una sola volta, in caso di temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà economica (si veda la voce "Proroga rateazioni" a destra).

E’ altresì possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso (si veda voce "Rateazioni successive").

Rateazioni successive

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 20 mila euro, si applicano le regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata.

Se il nuovo debito non supera i 20 mila euro ma la somma tra questo e il debito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade: il contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito, oppure, se vuole ottenere un piano di ammortamento in più 48 mensilità, chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto.

Se il nuovo debito supera 20 mila euro si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi.

Proroga rateazioni

Il dl numero 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 numero 10, prevedeva, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta decadenza (ovvero il debitore non avesse pagato la prima rata o, successivamente, due rate).

Il decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 protrae al 28 dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

  1. per debiti fino a 20 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
  2. per debiti oltre 20 mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.

Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

La richiesta di proroga, da presentare utilizzando gli appositi moduli predisposti da Equitalia disponibili presso tutti i nostri sportelli sul territorio, oltre che sul presente sito internet, si può consegnare (insieme alla documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

4 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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