La rateazione delle cartelle esattoriali dopo il decreto milleproroghe 2008 moduli per presentare istanza di rateazione e istruzioni per la compilazione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Equitalia rende disponibile sul proprio sito, nella sezione CALCOLA LA RATA, il simulatore per il calcolo del piano di rateazione personalizzato. E’ quindi possibile calcolare dal proprio pc il numero di rate che l’agente della riscossione può concedere ed il relativo importo.

L’istanza di rateazione della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il debitore esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.

Documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Per persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare.

La certificazione I.S.E.E. deve essere prodotta da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione, e cioè:

  • Comuni;
  • C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l’I.N.P.S.;
  • Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate;
  • I.N.P.S.

CASI ECCEZIONALI, SE NON SI RIENTRA NELLA TIPOLOGIA 1

2. documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.. A titolo esemplificativo:

  • cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti;
  • insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Ditte individuali in contabilità ordinaria

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

3. visura camerale aggiornata

4. relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci per le società di persone e dal titolare per le ditte individuali ovvero, se l’importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, da professionisti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili e rientrino in una delle seguenti categorie:
    • a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
    • b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a).

5. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

6. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

7. visura camerale aggiornata

8. relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci per le società di persone e dal titolare per le ditte individuali ovvero, se l’importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, da professionisti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili e rientrino in una delle seguenti categorie:
    • c) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
    • d) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a).

Società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile - Società per azioni - Società in accomandita per azioni

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'organo di controllo contabile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'assemblea;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'organo di controllo contabile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci ovvero dal debitore.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

24 Maggio 2008 · Paolo Rastelli


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