Rateazione cartella esattoriale – istruzioni di Equitalia sulle dilazioni di pagamento

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Temporanea "obiettiva difficoltà"

Con Direttiva di Gruppo numero DSR/NC/ 2008/017 del 13 maggio 2008, la società Equitalia S.p.A. è intervenuta nuovamente sulle modalità di concessione della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al fine dell'individuazione della temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” necessaria per l’accoglimento delle istanze di rateazione.

Con questa Direttiva Equitalia fissa regole omogenee per tutti i contribuenti che - trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica - non sono in grado di pagare in un’unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento.

Riferimenti normativi e di prassi

Equitalia, Direttiva di Gruppo 13 maggio 2008, numero DSR/NC/2008/017

Con Direttive numero DSR/NC/2008/009 del 3 marzo 2008 e numero DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di concessione della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, a seguito delle modifiche apportate in tema di riscossione dal “decreto milleproroghe”, ossia il decreto legge 31 dicembre 2007, numero 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31.

Con successiva Direttiva di Gruppo numero DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 la stessa società Equitalia è intervenuta nuovamente sulla questione, al fine dell'individuazione della temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” necessaria per l’accoglimento delle istanze di rateazione.

Con quest’ultima Direttiva Equitalia fissa regole semplici ed omogenee per tutti i contribuenti che - trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica - non sono in grado di pagare in un’unica soluzione il debito portato dalla cartella di pagamento.

In sintesi, con detto documento vengono fornite per tutte le società partecipate istruzioni comuni di comportamento sulle regole da seguire per concedere dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate.

Nello specifico, se l’importo da rateizzare è:

  • inferiore a cinquemila euro, è sufficiente la semplice richiesta motivata;
  • superiore a tale soglia, vengono fissati parametri di accesso e modalità di calcolo differenziate a seconda che i richiedenti siano:
    • persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni (si utilizzerà la certificazioneISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - del nucleo familiare);
    • società (si farà riferimento a determinati indici di bilancio).

Gli Agenti della riscossione possono accordare la rateazione alle domande dei contribuenti giustificate da:

  • motivi non prevedibili (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente;
  • l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costose), purché idoneamente documentate.

Gli interventi modificativi

L’articolo 19, rubricato “Dilazione del pagamento”, del DPR 29 settembre 1973, numero 602 (contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è stato oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno modificato radicalmente il contenuto.

In particolare, l’articolo 1, commi 126 e 145, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto nella disposizione richiamata, rispettivamente, la previsione di nuove forme di garanzia del debito (da “polizza fidejussoria o fudejussione bancaria” a “polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi - iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385”) e l’innalzamento della soglia di debito al di là della quale si rende necessaria la prestazione di idonea garanzia (da “cinquanta milioni di lire” a “cinquantamila euro”).

Inoltre, la disposizione di cui trattasi è stata di seguito incisivamente modificata, con effetto dal 1° marzo 2008, dal citato decreto legge numero 248/2007, mediante la quale viene attribuita direttamente all'Agente della riscossione la potestà di concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo anche nel caso in cui siano state già avviate le procedure esecutive e sino ad un massimo di 72 rate mensili (rispetto alle precedenti 48 rate massime).

È stata poi soppressa la possibilità di sospendere la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, per assicurare con immediatezza all'Erario il pagamento dell'importo rateizzabile dall'Ufficio.

Il decreto legge numero 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento numero 152 L della gazzetta ufficiale numero 147 del 25 giugno, ha poi abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

La riscossione coattiva dei tributi

Per delineare il complessivo quadro normativo della vicenda che si va specificando, si premette che l’articolo 36 del decreto legge numero 248/2007, contenente “Disposizioni in materia di riscossione”, prevede al comma 2 che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, e delle norme contenute nel titolo II del DPR numero 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
b) la procedura del ruolo di cui al DPR numero 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248.

Con il comma 2-bis lo stesso articolo 36 ha rimodulato l’articolo 19 del DPR numero 602/1973, che viene ora a disporre al comma 1 che l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Aggiunge il comma 3 che “In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico non può più essere rateizzato”.

Altre modifiche apportate alla procedura di rateazione

Si ricorda ancora che la rimodulazione del testo dell'articolo 19 del DPR numero 602/1973 ad opera del decreto legge numero 248/2007 ha reso necessario il dovuto coordinamento tra il primo ed il secondo comma della medesima disposizione, coordinamento che ha portato all'abrogazione del secondo comma, che antecedentemente recitava: “La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva”.

Dilazione pagamento di somme iscritte a ruolo

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroghe e le modifiche apportate, tra l’altro, all'articolo 19 del DPR numero 602/1973, il legislatore ha attribuito agli Agenti della riscossione (che comprende tutte le società del Gruppo Equitalia S.p.A.) il potere di concedere “direttamente” la rateizzazione delle somme dovute per debiti fiscali e contributivi, a prescindere dalla natura dell'ingiunzione, anche nel caso in cui siano già avviate le procedure esecutive.

Di fatto, quindi, dal 1° marzo 2008 i contribuenti possono rivolgersi non più all'Agenzia delle Entrate, ma direttamente all'Agente della riscossione, fatta eccezione per i contributi previdenziali, per la dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale può concedere la dilazione con rateizzazione del debito fino a 72 rate mensili (e non più solo di 48), «nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

Con le nuove regole introdotte dall'articolo 36 del decreto legge numero 248/2007, la possibilità di pagare il debito fiscale in sei anni, come già ricordato, si applica alle entrate iscritte a ruolo dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dalle Autorità amministrative indipendenti e dagli Enti pubblici previdenziali, a meno di diversa decisione dell'ente creditore che deve comunicarlo all'Agente della riscossione.

Per gli altri soggetti creditori, come Enti locali, Consorzi e Ordini professionali, le modalità per dilazionare i pagamenti delle somme possono essere disciplinate in maniera diversa, ma condizioni e regole devono essere comunicate all'Agente della riscossione.

La rateazione dei pagamenti delle iscrizioni a ruolo, fino all'entrata in vigore della legge numero 31/2008, era gestita direttamente dall'Ente creditore, per cui, nel caso di omissioni tributarie, il contribuente ingiunto doveva recarsi presso l’Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate per chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Viceversa, per i contributi previdenziali era, in genere, l’INPS a ricevere le istanze e a coordinarle.

Lo stato di "difficoltà”"del debitore

Si è detto sopra che, alla luce della nuova dizione del primo comma dell'articolo 19 del DPR numero 602/1973, all'Agente della riscossione spetta oggi il compito, oltre che di disporre la rateizzazione del debito, anche quello di verificare che il contribuente versi in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell’adempire alla propria obbligazione tributaria e, solo in questo caso, di procedere alla dilazione del pagamento.

Si è anche detto che con le Direttive nn. 9 e 12 del marzo 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito a tutte le società del Gruppo i primi chiarimenti operativi in materia.

A tal fine, si evidenzia che la possibilità per l’Agente della riscossione di concedere la dilazione di pagamento opera “di diritto” per le sole somme iscritte a ruolo dagli organi dello Stato (ad eccezione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, DPR numero 115/2002), dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali.

In relazione ai requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio, si ribadisce che il nuovo comma 1 dell'articolo 19 del DPR numero 602/1973 subordina la possibilità di ottenere la dilazione alla sussistenza, in capo al richiedente, di una ipotesi di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

Al riguardo, circa la corretta interpretazione del dettato legislativo nel testo all'epoca vigente, la Circolare numero 184/E del 6 settembre 1999 avvertiva relativamente a somme non superiori a cinquanta milioni di lire (da calcolarsi con riferimento all'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non a quello iscritto a ruolo) - che “l’Ufficio dovrà valutare discrezionalmente, di volta in volta, l’esistenza di tale situazione, provvedendo, tra l’altro, a stabilire il numero di rate mensili che, entro il limite massimo di (…), riterrà congruo in rapporto tanto all'entità del carico, quanto alle condizioni patrimoniali del debitore”.

La successiva Circolare numero 15/E del 26 gennaio 2000, ha affinato tale concetto chiarendo che la situazione di «temporanea obiettiva difficoltà» - alla cui sussistenza è subordinato l’accoglimento della richiesta di rateazione - è quella in cui si trova il contribuente che è “nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione” e, tuttavia, è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione dovrà, comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'Ufficio, attraverso l’esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare. In proposito, è evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo, oggi di settantadue, dovrà essere fissato in funzione dell'importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni economico-finanziarie.

A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società):

  • temporanea carenza di liquidità finanziaria;
  • cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
  • insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
  • trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
  • stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;
  • eventi imprevedibili provocati da forza maggiore. In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformità all'articolo 19, comma 4, del DPR numero 602/1973, dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

Con il decreto legge numero 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento numero 152 L della gazzetta ufficiale numero 147 del 25 giugno, la scadenza delle rate non sarà più fissata all'ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall'agente della riscossione all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La Direttiva numero 17/2008

La Direttiva numero 17/2008 di Equitalia spa. fa seguito, si è detto, alle Direttive nn. 9 e 12 del 2008 “allo scopo di fornire uguali criteri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine dell'accoglimento delle istanze di rateazione dei debiti iscritti a ruolo”, in modo da rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del Gruppo nella trattazione di tali istanze.

Infatti, con la Direttiva numero 17/2008 la rateazione dei debiti verso il Fisco, mentre restringe l’area di discrezionalità nella concessione del beneficio della dilazione, trova regole uniformi per tutti gli Agenti della riscossione.

E la soglia «base» che distingue le pratiche più semplici da quelle più complesse viene spostata da duemila (regola fissata dalla Direttiva numero 12/2008 quale soglia minima dell'importo rateizzabile) a cinquemila euro, mentre il «riccometro» (ISEE) diventa centrale per le rateazioni richieste dalle persone fisiche.

I criteri previsti dovranno così essere applicati a tutti i debiti, di qualsiasi ammontare e, quindi, anche a quelli di importo superiore a cinquanta milioni di euro, onde evitare che possano verificarsi disparità di trattamento a seconda dell'ambito territoriale in cui il contribuente si trova.

Per i debiti che rientrano in questa fascia, quindi, al fine dell'accoglimento dell'istanza di rateazione, oltre ad acquisire idonea garanzia in una delle forme di cui all'articolo 19, comma 1, del DPR numero 602/1973, il Concessionario dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza che questa naturalmente sfoci in un vero e proprio stato di decozione.

La fattispecie richiama, sotto questo aspetto, per una consona similitudine, l’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 sul contenzioso tributario, laddove prevede che il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria adita la sospensione dell'atto impositivo impugnato, dalla cui esecuzione può derivarne un “danno grave e irreparabile”.

Anche in tal caso, nella valutazione dei presupposti di concedibilità della (temporanea) sospensione dell'atto impugnato, si richiede da parte del giudice il contemperamento dell'interesse non soltanto del ricorrente (la sua complessiva situazione patrimoniale), “ma anche di quello dell'Amministrazione finanziaria o dell'ente locale impositore circa la perdita delle garanzie patrimoniali” nelle more della definizione della pendenza “od anche la maggiore difficoltà all'esazione futura del credito erariale” (si veda Circolare numero 98/E del 23 aprile 1996).

Situazioni debitorie fino a cinquemila euro

Premesso che in tale contesto la differenza sarà determinata dallo status del soggetto che presenta l’istanza di rateizzazione a seconda che si tratti di richiedenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ovvero, al contrario di società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la Direttiva numero 17/2008 distingue al riguardo due ipotesi:

  • importi da rateizzare per un debito inferiore o uguale a cinquemila euro;
  • importi da rateizzare per un debito superiore a cinquemila euro.

Con riguardo alla prima ipotesi, ossia per i debiti di importo limitato e dunque sotto i cinquemila euro, Equitalia invita gli Agenti della riscossione ad un comportamento più “elastico”, nel senso che se il contribuente presenta un’istanza di rateazione di “piccolo importo”, la dilazione “dovrà essere concessa a semplice richiesta motivata di parte”, ma secondo un preciso rapporto tra numero di rate e importo del debito:

  • 18 rate massimo per importi fino a 2. 000 euro;
  • 24 rate massimo per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro;
  • 36 rate massimo per importi da 3.501,00 a 5.000 euro.

Ma attenzione, in quanto, secondo le istruzioni im-partire dalla Capogruppo di Riscossione S.p.A., il numero massimo di rate individuate deve comunque essere accordato dagli Uffici a meno che il debitore non richieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Situazioni debitorie oltre cinquemila euro

Con riferimento alla seconda ipotesi prospettata, debiti superiori a cinquemila euro, la Direttiva evidenzia una differenziazione nella gestione delle istanze:

  • persone fisiche, titolari di ditte individuali e soggetti in regimi fiscali semplificati (imprese minori - articolo 18, DPR 29 settembre 1973, numero 600 -, nuove iniziative imprenditoriali - articolo 13, legge 23 dicembre 2000, numero 388 -, contribuenti minimi - articolo 1, commi da 96 a 117, legge 24 dicembre 2007, numero 244);
  • società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria.

Per la prima categoria, le istanze di rateizzazione saranno esaminate utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 109, strumento idoneo a tal fine in quanto utilizzato per erogazione di prestazioni “di diritto pubblico” in genere, la cui metodologia individua una serie di classi di ISEE dell'ampiezza di cinquemila euro.

L’importo corrispondente a ciascuna di tali classi esprime la soglia di debito, “soglia di accesso”, a partire dalla quale il contribuente non è in condizioni di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione e deve perciò essere considerato nella situazione prevista dalla norma di temporanea obiettiva difficoltà.

In tal caso, per semplificare, se l’ammontare del debito rateizzabile è inferiore alla soglia di accesso, l’istanza di dilazione non potrà essere accolta; al contrario, se il debito è almeno pari a detto parametro, la rateazione deve essere concessa.

Altro elemento da prendere in considerazione per la concessione dell'invocato beneficio è dato dall'entità del debito che sarà calcolata con le somme iscritte a ruolo residue e quindi, spiega Equitalia, al netto di eventuali sgravi o pagamenti parziali. Il tutto senza calcolare interessi di mora, aggi e spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento.

Se l’applicazione dei parametri sopra indicati non consente la concessione della rateizzazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere le particolari condizioni sopra indicate, debitamente documentate, che hanno modificato la propria situazione reddituale e patrimoniale.

Per la documentazione da allegare, le istruzioni chiariscono che il contribuente dovrà presentare, necessariamente, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare rilasciata da un Comune, da un CAAF, dall'INPS o da un’Amministrazione pubblica che eroga prestazioni sociali agevolate.

Società e soggetti assimilati

Per la seconda categoria (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica segue necessariamente la “temporanea difficoltà ad adempiere”, prevista espressamente dalla legge fallimentare e relativa alla procedura di amministrazione controllata.

Questi soggetti possono rateizzare il debito solo se si trovano in uno stato obiettivo di “reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni” (concetto mutuato dall'abrogato articolo 187 della legge fallimentare).

A tal fine, dovrà essere utilizzato il “indice di liquidità” (IL), che è l’indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Tale indice è dato dal rapporto tra la somma della liquidità immediata più la liquidità differita e le passività correnti:

(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti

ossia:

  • se il rapporto è uguale o maggiore di 1, la situazione finanziaria del soggetto richiedente non è rispondente al requisito della temporanea difficoltà, per cui la richiesta di rateazione non potrà essere accolta;
  • se invece il rapporto è inferiore a 1, si rende necessaria la valutazione di un ulteriore parametro, denominato indice Alfa (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100) per stabilire il numero delle rate (da 18 a 72).

In questo caso dovrà essere posta in essere un’ulteriore verifica nel senso che, se Alfa è inferiore a 4 non si versa in situazione di temporanea difficoltà; se, invece, Alfa è superiore a 4, anche in questo caso ci sarà un frazionamento delle rate a seconda che:

  • Alfa sia compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
  • Alfa sia compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
  • Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

Anche in questo caso il numero massimo delle rate dovrà essere accordato, salvo la possibilità per l’impresa di richiedere la ripartizione in un numero di rate inferiore.

Tuttavia, l’azienda esclusa dal beneficio potrà accedere ugualmente alla rateazione documentando la “sussistenza di eventi straordinari” che condizionano temporaneamente la situazione di obiettiva difficoltà, purché si tratti di eventi che per loro natura e per caratteristiche proprie del processo produttivo non possono trovare espressione nei due parametri dell'Indice di Liquidità e nell’Indice Alfa.

In sostanza, tutto ruoterà intorno all'effettiva capacità dell'impresa di adempiere ai debiti in scadenza con i mezzi di cui dispone. Società e cooperative dovranno allegare alla domanda, come indicato nella Direttiva, una serie di documenti (cui si rinvia), tra i quali ricordiamo: prospetto contenete l’individuazione degli indici di liquidità e Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell'ultimo bilancio, relazione relativa allo stato patrimoniale economico della società, ecc.

Modulistica per la rateazione della cartella esattoriale

Per facilitare l’attività degli Agenti della riscossione, in allegato alla Direttiva sono stati predisposti una serie di modelli e prospetti di sintesi, tabelle di rateizzazione, ecc., sia per importi fino a cinquemila euro sia per importi superiori.

Regole di procedura

Si è sopra ricordato che la Direttiva numero 17/2008 è intervenuta per fissare istruzioni sulla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, ma nulla ha innovato rispetto alle precedenti istruzioni impartite, in particolare, con la Direttiva numero 12/2008.

A tal fine, si precisa che risultano rateizzabili, in linea di principio, tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo, ma che, tuttavia, per alcune tipologie di debiti non sarà possibile avvalersi della procedura di rateizzazione.

Si tratta, in particolare, di quei crediti la cui riscossione rientra nelle ipotesi della “riscossione spontanea a mezzo ruolo” (vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento) e allorché la somma da iscrivere a ruolo è già dall'inizio ripartita in più rate su richiesta del debitore.

Si ricordano, inoltre, talune tipologie di crediti per i quali non è possibile concedere la dilazione di pagamento, quali, ad esempio, le somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime - in quanto considerate “aiuti di Stato” - dalla Commissione europea (cfr. al riguardo Circolare numero 42/E del 29 aprile 2008), ecc. Con riferimento alle somme iscritte a ruolo dal-l’INPS, l’Istituto ha chiarito con apposito comunicato che esse sono rateizzabili sia dagli Agenti della riscossione in un numero massimo di 72 rate, sia dai suoi Uffici in un numero massimo di 60 rate mensili.

Pertanto, i contribuenti che intendono assolvere in modo dilazionato somme iscritte a ruolo dall'INPS hanno a loro disposizione tale duplice possibilità di scelta.

È opportuno anche ricordare che alla presentazione della domanda di dilazione del pagamento, in attesa dell'espletamento dell'esame della richiesta da parte dell'Agente della riscossione, conseguono i seguenti effetti:

  • non determina la revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) precedentemente adottati;
  • non inibisce la predisposizione di nuove procedure cautelari;
  • preclude l’adozione di nuove procedure esecutive e sospende la prosecuzione di quelle già avviate;
  • non fa venir meno, per il tempo necessario all'esame dell'istanza di dilazione presentata, la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, numero 602 e del decreto ministeriale18 gennaio 2008, numero 40 (Disposizioni suipagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

Da ultimo resta da chiarire che il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve essere concluso con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento che di rigetto.

Tale provvedimento deve essere motivato e comunicato in ogni caso al contribuente/debitore. In caso di accoglimento dell'istanza è indispensabile che dalla data di comunicazione dello stesso a quella di scadenza della prima rata decorrano almeno otto giorni affinché il debitore possa disporre del tempo necessario per effettuare il pagamento. Al provvedimento di accoglimento andrà necessariamente allegato il piano di ammortamento.

Al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revo-care il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato articolo 48-bis del DPR numero 602/1973.

Infine, ai sensi del già richiamato terzo comma del-l’articolo l9 del DPR numero 602/1973, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade “automaticamente” dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Tale situazione determina anche che lo stesso carico non potrà più essere rateizzato. Al pari di quello di accoglimento, anche il provvedimento di rigetto dovrà essere congruamente motivato, e ciò in ossequio al principio generale valevole per tutti gli atti amministrativi cristallizzato nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241, richiamato in campo fiscale dall'articolo 7 della legge numero 212 del 27 luglio 2000 relativa allo Statuto dei diritti del contribuente.

In proposito, è da ricordare che il diniego di rateizzazione costituirà atto impugnabile (è controverso se davanti al giudice amministrativo ovvero a quello tributario), il tutto in un contesto di procedimentalizzazione dell'attività e di compiutezza formale degli atti emanati, a cominciare dall'indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento (v. Ordinanza numero 377 del 9 novembre 2007 della Corte Costituzionale).

Istanze di rateazione e bollo

Da ultimo resta da osservare che con Direttiva DSR/NC/2008/013 del 1° aprile 2008 Equitalia ha chiarito che le domande di rateazione presentate dai contribuenti agli Agenti della riscossione non sono soggette all'imposta di bollo in quanto le funzioni relative alla riscossione non sono ricomprese tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all'elenco del-l’articolo 3 della Tariffa allegato A, Parte Prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972, numero 642.

Tale chiarimento deriva dalla soluzione di un quesito posto proprio da Equitalia S.p.A. all'Agenzia delle Entrate, diretto a conoscere il trattamento tributario ai fini del-l’imposta di bollo delle istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentate ai sensi dell'articolo 19 del DPR numero 602/1973.

Al riguardo, nella Risoluzione numero 135/E del 7 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, ha soppresso il servizio di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione tributi con decorrenza 1° ottobre 2006, le cui funzioni sono state affidate all'Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia S.p.A., con capitale ripartito tra l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’INPS (49%).

La società Equitalia, a sua volta, controlla in tutto o in parte le società del Gruppo Equitalia che svolgono di fatto le funzioni di Agenti della riscossione.

Con riferimento all'imposta di bollo, in particolare, l’articolo 3 sopra citato prevede l’applicazione dell'imposta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per «Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».

Affinché le domande in oggetto, si legge nella Risoluzione numero 135, siano soggette all'imposta di bollo, “queste devono essere esclusivamente indirizzate ai soggetti elencati dal citato articolo 3 della tariffa tra i quali non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione”. Pertanto, conclude il documento di prassi, le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del DPR numero 602/1973 “possono essere redatte senza l’applicazione del-l’imposta di bollo”.

Aggiornamento del 4 settembre 2009 - Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle di pagamento

Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.

La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini  dell'accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.

Condizione indispensabile per fruire della nuova rateazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.

L'indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.

La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.

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23 Luglio 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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4 risposte a “Rateazione cartella esattoriale – istruzioni di Equitalia sulle dilazioni di pagamento”

  1. Giuseppe ha detto:

    Salve!
    Dopo una cartella INPS di euro 600.000,00 ho subito un pignoramento cautelativo da parte di EQUITALIA.
    La mia domanda è:
    dopo questo pignoramento, è possibile accordarci per un dilazionamento?
    Grazie di avermi ascoltato!
    Giuseppe.

  2. Equitalia ha detto:

    Consulenti del lavoro e revisori contabili offrono le stesse garanzie professionali e competenze tecniche degli altri operatori già autorizzati. Con la direttiva di ieri, Equitalia amplia la platea dei soggetti abilitati a firmare la relazione che le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare per richiedere la rateazione di un debito iscritto a ruolo pari o superiore a 15mila euro. La Società di riscossione aggiunge un altro tassello alle nuove modalità di dilazione delle cartelle, già indicate in due precedenti direttive.

    Anche i consulenti del lavoro e i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia potranno sottoscrivere la relazione economico-patrimoniale che le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare per richiedere la rateazione di un debito iscritto a ruolo superiore a 15mila euro.
    E’ quanto contenuto nella direttiva Equitalia del 24 luglio 2008, con cui la Società di riscossione aggiunge un ulteriore tassello alle nuove modalità di dilazione delle cartelle, già dettagliatamente indicate con le direttive n. 17 del 13 maggio e n. 25 del 1° luglio scorso.

    Riguardo alle società di persone e alle ditte individuali in contabilità ordinaria, la direttiva di maggio aveva stabilito l’obbligo, per richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, di presentare la copia dell’ultimo modello Unico (obbligo abolito dalla direttiva dello scorso luglio) e la relazione economica-patrimoniale sull’azienda.
    Nel caso in cui l’importo per cui è richiesta la rateazione sia superiore a 15mila euro, la relazione deve essere sottoscritta da specifiche categorie professionali: avvocati, commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, iscritti anche al registro dei revisori contabili, nonché studi associati e società tra professionisti con gli stessi requisiti.

    Con la direttiva di ieri, quindi, Equitalia amplia la platea dei soggetti abilitati a sottoscrivere la relazione, individuando nei consulenti del lavoro e nei revisori contabili le stesse garanzie professionali e competenze tecniche degli altri operatori già autorizzati.

  3. ALESSANDRO ha detto:

    segnalo alcune difficoltà interpretative e, conseguentemente, operative:
    1) Le istruzioni Equitalia richiedono:”relazione dello stato economico patrimoniale ex art. 2423 cc” ma l’art. 2423 e seguenti non trattano di “relazione” bensì di “redazione” del bilancio nel cosiddetto formato CEE; Occorre arrivare all’art. 2428 per incontrare il riferimento alla “relazione sulla gestione”, che tuttavia in questo caso appare del tutto fuori luogo. Non si capisce quindi il contenuto della relazione richiesta.
    2) Indice alfa: viene calcolato su una situazione non antecedente due mesi dalla richiesta di rateazione; è possibile quindi che si riferisca ad un periodo inferiore a 12 mesi; in questo caso i calcoli per la determinazione del numero delle rate portano a risultati inutilizzabili se prima non vengono proporzionati ad un esercizio annuale.

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