Rateazione cartella esattoriale – proroga della rateazione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

1. Cosa prevedevano le precedenti direttive sulla rateazione

Il mancato tempestivo pagamento della prima rata determinava  la decadenza dal beneficio della rateazione del ruolo concesso e la perdita degli ulteriori vantaggi fra i quali il venir meno della qualifica di soggetto inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48-bis del dpr 602/73 (riscossione crediti da parte di pubbliche amministrazioni).

Se il ritardato pagamento della prima rata produceva quale effetto la decadenza dal beneficio della rateazione, il ritardato pagamento di una rata successiva alla prima comportava unicamente la necessità di corrispondere in aggiunta alla stessa sia gli interessi moratori che l'aggio di riscossione.

Il mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, invece, produceva la decadenza dai benefici legati alla dilazione.

2. Cosa prevede il decreto milleproroghe in merito alla proroga della rateazione

Il decreto legge numero 225/2010 (milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10, all 'articolo 2, comma 20, prevede che: "Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione".

3. Presentazione dell'istanza di proroga e relativi effetti

La presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto legge numero 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica prevista, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle esattoriali non interessate da precedenti provvedimenti di rateazione,  l'istanza di proroga non  potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle.

3.1 Istanza tempestiva - presentazione entro il 30 giugno 2011

Qualora l'istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011 :

  1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);
  2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo,né comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell'azione in questione;
  3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;
  4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
  5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell'articolo 48 bis del dpr 602/73; d'intesa con il debitore, i pignoramenti ex articolo 72 bis sulle somme bloccate dalle P.A. ai sensi del citato articolo 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell'istanza; se prima della citata sospensione, che compatibilmente ai tempi tecnici dovrete disporre con la massima tempestività, dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle PA, le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo. Tali indicazioni sono finalizzate a contemperare da un lato l'esigenza di tutela generale dell'interesse pubblico e dall'altro le aspettative del debitore di ottenere la concessione della rateazione in proroga quale strumento per adempiere al pagamento del debito iscritto a ruolo nonché ad attenuare i rischi derivanti da un uso della proroga a fini meramente dilatori.
  6. in presenza di rimborso ex articolo 28 ter dpr 602173, la eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

3.2 Istanza tardiva - presentazione dopo  il 30 giugno 2011

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-3-5-6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4) ed in particolare nelle:Esecuzioni immobiliari promosse da terzi creditori, con intervento da parte dell'ADR.

Se il credito oggetto di intervento  non è assistito da ipoteca:

• se l'intervento risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e lo stesso dovrà essere oggetto di rinuncia;

• se l'intervento è capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che, d'intesa con il debitore, venga iscritta ipoteca legale (ancorché al momento inefficace) ed il pignoramentoimmobiliare venga poi estinto nell'ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione.

Se, invece, il credito oggetto di intervento risulta essere assistito da valida ipoteca, ovvero sia iscritta prima del pignoramento:

• se la stessa risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e l'intervento dovrà essere oggetto di rinuncia;

• se la stessa risulta essere capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che il pignoramento immobiliare vengaestinto nell'ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditoriinteressati all 'esecuzione; diversamente, la rinuncia unilaterale all'intervento già eseguito potrebbe determinare, qualora l'esecuzione venisse portata a conclusione dal creditore procedente, una rinuncia di fatto ad avvalersi della garanzia ipotecaria.

La capienza del credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare (assistito dal privilegio ipotecario o chirografario, salvo quanto previsto dall'articolo 2776 del codice civile relativo alla collocazione sussidiaria con privilegio sul prezzo degli immobili di alcuni tributi, tra cui l'lva, e contributi), e cioè il quantum riscuotibile in caso di prosecuzione dell'esecuzione, dovrà essere valutata sulla base del valore dei beni pignorati risultante dalla perizia di stima del CTU, ove presente, ovvero dall'applicazione dell'articolo 79 del dpr n. 602/73, ovvero mediante perizia del Territorio ovvero ancora perizia giurata, da fornire a cura del debitore, e dell'ammontare dei debiti dei terzi che gravano sui beni medesimi, anch'essi da fornire a cura del debitore.

3.3 Istanze relative a provvedimenti di rateazione non prorogabili

Qualora dovessero essere presentate istanze di proroga relative a provvedimenti di rateazione concessi dopo il 27/2/2011  la proroga non verrà concessa e non verrà adottata alcuna sospensione delle attività di riscossione coattiva.

4. Individuazione del temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà per la concessione della proroga

La disposizione in esame stabilisce che le dilazioni decadute possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi "un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione".

4.1 Importi fino a 5 mila euro

Se la richiesta di proroga riguarda una istanza di cui alla tipologia sopra indicata, la proroga stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata del debitore, attestante di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario, secondo il numero massimo di rate in relazione al debito attuale, di seguito indicato:

4.2  Importi superiori a 5 mila euro - persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Il debitore interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE - ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente, che dovrà essere sempre riportato nel modello di istanza di proroga-  e, di conseguenza, avrà diritto ad un numero massimo di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovomodello ISEE in quanto verificati si posteriormente.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, oltre a quelli indicati nella direttiva numero DSR/NC/2008/017, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione diobiettiva difficoltà:

In tale caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

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18 Aprile 2011 · Paolo Rastelli




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