Smaltimento rifiuti elettronici in negozio » Questa ed altre novità sul RAEE

Smaltimento rifiuti elettronici in negozio » Questa ed altre novità sul RAEE

Per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) ci sono interessanti novità in vista: infatti, sarà infatti possibile liberarsene a costo zero: come? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

A partire dal 22 luglio 2016 entra in vigore il DM 121 del 31/06/2016, GU del 7 luglio 2016 n. 157, che disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), senza obbligo di acquisto di apparecchiature di tipo equivalente.

Il decreto è uno dei regolamenti previsti dal d.lgs. 49 del 2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la nuova disciplina europea sulla gestione dei Raee.

In forza del nuovo regolamento, sono obbligati al ritiro “uno contro zero” i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 mq, mentre per i punti vendita di dimensioni inferiori, così come per la grande distribuzione online, il ritiro gratuito dei piccoli Raee resta facoltativo.

Il Raee è definito di piccolissime dimensioni quando almeno uno dei suoi lati risulta inferiore ai 25cm.

All'interno dei punti vendita i gestori obbligati dovranno allestire un luogo di ritiro mettendo a disposizione, degli eventuali conferitori, contenitori riportanti l’indicazione dei Raee conferibili e predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei Raee di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana.

Il distributore effettuerà periodicamente lo svuotamento dei contenitori e il successivo raggruppamento nel luogo di deposito preliminare (art. 6 DM 121/2016), compilando il modulo di carico e scarico (all.1 DM 121/2016) sul quale sono annotate tutte le operazioni di svuotamento al momento dell’effettuazione delle stesse.

Quanto alla gestione dei rifiuti ritirati, i distributori dovranno allestire un luogo di raggruppamento, definito anche deposito preliminare alla raccolta, (può essere utilizzato lo stesso organizzato per i rifiuti ritirati in “1 contro 1”) ed avviare a trattamento i Raee depositati “ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg”. In ogni caso, la durata massima del deposito non può superare un anno.

Il trasporto dal luogo di raggruppamento ai diversi centri di raccolta/impianti autorizzati è accompagnato da un documento di trasporto (all.2 DM 121/2016).

Il distributore o il trasportatore se diverso dal distributore adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 D.Lgs 152/2006.

Il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o da terzi è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 3-bis (art. 212 D.lgs. 152/2006).

Tutte le novità sul Raee e sullo smaltimento dal 22 luglio 2016

Tutte le novità sul Raee e sullo smaltimento dei rifiuti elettronici a partire dal 22 luglio 2016.

Tra di voi, a chi non è capitato di avere un vecchio smartphone, Tablet, phone, rasoi e altri gadget e non sapere cosa farci?

Bene, arriva la soluzione: dal 22 luglio 2016 sarà possibile smaltire i rifiuti elettronici a costo zero, semplicemente recandosi in un qualsiasi negozio di elettrodomestici per consegnare il proprio apparecchio.

Da notare, inoltre, che non sarà necessario comprare un prodotto nuovo, come accadeva finora.

E' possibile, infatti, solo lasciare il vecchio apparecchio e andare via.

Quella di cui parliamo, è una novità contenuta nel decreto del ministero dell’Ambiente chiamato uno contro zero, proprio per evidenziare che non è previsto l’obbligo di acquistare qualcosa.

Il servizio sarà obbligatorio per tutti i negozi con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 metri quadrati, mentre resta facoltativo per i negozi più piccoli e gli specialisti online: i commercianti dovranno creare delle specifiche aree all'interno dei punti vendita con l’obbligo di smaltire quanto raccolto entro l’anno, o fino al raggiungimento dei 1000 Kg di prodotti raccolti.

E’ facile immaginare che, soprattutto nei primi tempi, i consumatori avranno qualche difficoltà a far valere questo diritto, ma è bene ricordare che i negozianti potranno rifiutarsi di accettare i prodotti solo se la raccolta rischia di esporre il negozio a pericoli di sicurezza.

Possono essere consegnati i prodotti indicati come RAEE, i quali devono possedere una tensione non superiore a 1000 volt se alternata e a 1500 volt se continua.

Inoltre, gli oggetti non devono superare i 25 centimetri di lunghezza.

Il decreto rappresenta un importante incentivo per la raccolta differenziata e fa sì che almeno le piccole tecnologie che fanno parte del nostro quotidiano, possano avere un fine vita felice, anche semplificando la vita dei consumatori e, naturalmente, aiutando l’ambiente grazie alla filiera dell’economia circolare.

Il decreto sul Raee e i punti di smaltimento

Per effettuare più chiarezza possibile, vi mostriamo il decreto integrale sul Raee e i punti di smaltimento.

Come ampiamente chiarito, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016, il Decreto 31 maggio 2016, n. 121, recante "Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchè requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49".

Il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni (al di sotto dei 25 cm), provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:

  1. le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utilizzatori finali;
  2. i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
  3. i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
  4. i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.

Dall'entrata in vigore del provvedimento (22 luglio 2016) chi vorrà smaltire un piccolo elettrodomestico, come una lampada o un telefonino, potrà portarlo in un grande negozio: ai gestori dell'esercizio commerciale il compito di smaltirlo a norma di legge.

La normativa proposta trova un precedente specifico ed un criterio ispiratore nel decreto 8 marzo 2010, n. 65, riguardante, però, il ritiro da parte dei distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il criterio dell' "uno contro uno", a differenza, perciò, del criterio previsto nel regolamento in questione, che è quello dell' "uno contro zero".

Il decreto, secondo quanto stabilito all'art. 2, si applica nei confronti dei distributori dei:

  1. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 49 del 2014 ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero";
  2. distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero";
  3. distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 49 del 2014 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero".

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 49 del 2014 e dal decreto ministeriale n. 65 del 2010.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, diversi quindi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 49 del 2014.

18 Luglio 2016 · Andrea Ricciardi




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