Radiografia del debitore – qualità di credito e garanzie attraverso la consultazione delle banche dati

Le informazioni acquisite dal creditore attraverso la consultazione di banche dati pubbliche e private

Quali informazioni possono essere acquisite dai creditori attraverso la consultazione di banche dati pubbliche e private, per l'analisi della solvibiltà di chi richiede il prestito (e degli eventuali fideiussori) e per la valutazione dei beni che possono essere offerti in garanzia? L'articolo cerca di rispondere a questo interrogativo passando in rassegna gli archivi ufficiali e le informazioni in essi contenute la cui consultazione può decidere o negare la concessione di un prestito e può consentire la messa a punto di strategie efficaci di riscossione coattiva nei confronti del cattivo pagatore o dei suoi garanti.

  • Informazioni sul rimborso del credito, che comprendono il debito residuo, l’andamento regolare o meno dei pagamenti, eventuali dati relativi ad attività di recupero o contenziose (incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis, ecc.).
  • Data di aggiornamento a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso.

CRIF (CENTRALE RISCHI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA)

Le segnalazioni in Crif possono essere di qualsiasi importo e le informazioni ivi contenute presentano un elevato  livello di dettaglio. Ma,  essendo Crif una centrale di natura privata,  alcune segnalazioni potrebbero non risultare ed essere presenti, invece, nella Centrale Rischi CR della Banca d'Italia. Tuttavia attualmente l’adesione a Crif da parte di banche e finanziarie è molto elevata.

CTC (CONSORZIO TUTELA CREDITO)

Il CTC gestisce una banca dati cosiddetta “negativa” che contiene esclusivamente dati riguardanti finanziamenti per cui vi sono, o vi sono stati, ritardi nei pagamenti.

CTC  non raccoglie informazioni relative a:

  • protesti;
  • aperture o richieste di finanziamento non seguite dalla concessione del prestito;
  • rifiuti di finanziamento;
  • bollette telefoniche, della luce, etc.

 

Experian

Obiettivo dichiarato di Experian è quello di raccogliere dati analitici precisi e completi sulle aziende e sui consumatori, nonché elaborare le informazioni in modo appropriato per consentire alle aziende di prendere decisioni migliori nell'erogazione del credito ed incrementare, di conseguenza, la propria redditività.

Experian aggiorna costantemente i suoi database sulle posizioni debitorie, attraverso la raccolta di visure camerali e di altri dati finaziari per aiutare le aziende a erogare finanziamenti in modo redditizio e ridurre al minimo il rischio di insolvenza.

Experian offre, infine, supporto nell'individuare i debitori che si sono resi non rintracciabili e le strategie di massimizzazione del recupero del credito, in base alla tipologia di debito ed alle possibilità di successo nell'escussione coattiva.

Il protesto dell'assegno, com’è noto, consiste nella constatazione ufficiale eseguita con atto autentico (di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, come i funzionari delle stanze di compensazione della Banca d'Italia) del rifiuto del pagamento del titolo, il cui compimento costituisce condizione necessaria affinché il portatore possa esercitare le azioni di regresso (articolo 45 del regio decreto legge 21 dicembre 1933, numero 1736 nota come legge assegni), mentre il suo difetto non pregiudica l’esercizio dei diritti cartolari nei confronti del traente.

Alla pubblicazione del protesto sul registro informatico conseguono effetti di mera pubblicità della notizia poiché l’informazione erga omnes dell'avvenuto protesto del titolo di credito di per sé non produce effetti giuridici in danno del protestato, ancorché certamente incida, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, sulla reputazione commerciale del soggetto censito.

CAI - Centrale di Allarme Interbancaria

La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'italia ai sensi della legge 205/99 e del decreto legislativo 507/99, nonche’ dal regolamento attuativo di quest’ultimo (decreto Ministero della giustizia 458/01) e dal regolamento della Banca d'Italia del 29/1/02.

Questo archivio informatizzato è stato istituito in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l’emissione di assegni senza provvista o autorizzazione, e la Banca d'Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l’Automazione.

Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l’autorita’ giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).

A differenza di quanto previsto per il bollettino informatico dei protesti, l’iscrizione dei dati nominativi nella Centrale d’Allarme Interbancaria non presuppone il protesto dell'assegno, ossia l’accertamento con atto pubblico del rifiuto di pagamento del titolo, essendo sufficiente che il trattario abbia accertato il mancato pagamento dell'assegno alla data della presentazione del titolo effettuata in tempo utile(dichiarazione equivalente al protesto per i soli effetti dell'azione di regresso).

D’altro canto non in qualsiasi ipotesi di rifiuto di pagamento il trattario (banca o poste) è obbligato ad effettuare la segnalazione in CAI, ma soltanto qualora accerti che l'assegno sia stato emesso senza autorizzazione o senza provvista, e, in quest’ultimo caso, solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova di aver adempiuto al cosiddetto “pagamento tardivo” dell'assegno.

Sussiste  un’evidente asimmetria tra gli assegni non pagati censiti nel bollettino dei protestitenuto dalle Camere di commercio e quelli segnalati alla Centrale d’Allarme Interbancaria. Pertanto, è ben possibile che in relazione al medesimo titolo non pagato il soggetto non risulti iscritto in entrambi gli archivi, ma in uno solo di essi.

Ciò può accadere, per esempio, quando il titolo sia stato protestato per mancanza di provvista ma successivamente pagato nel “termine di grazia” di sessanta giorni: in tal caso, come detto, il soggetto protestato sarebbe censito nel bollettino della Camera di commercio (RIP) mentre non verrebbe iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria(CAI).

Infatti il “tempestivo” pagamento tardivo del titolo costituisce un ravvedimento operoso utile ad escludere l’applicazione della sanzione interdittiva della “revoca di sistema” (nonché di quella amministrativa prefettizia), ma non toglie ogni rilevanza alla mancanza di provvista al momento della presentazione del titolo, per cui il rifiuto del pagamento può essere legittimamente accertato con il protesto.

Viceversa, un titolo emesso senza provvista, per il quale non sia stato effettuato il pagamento tardivo e non sia stato levato il protesto, non sarebbe censito nel RIP ma darebbe luogo soltanto all'iscrizione del traente nella CAI.

CR - Centrale Rischi di Bankitalia

La Centrale Rischi della Banca d'Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni e aperture di credito pari o superiori a 30.000 euro.

Dal primo gennaio 2009, infatti, la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC - Centrale Rischi Importo Contenuto - sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

La CR Bankitalia si distingue dalle centrali rischi di natura privata, fondate su base volontaria dagli intermediari e sottoposte all'apposito codice deontologico dettato dall'Autorità per la tutela dei dati personali (CRIF, CTC,EXPERIAN), che mirano a censire soprattutto i dati relativi alla solvibilità della clientela, specie in relazione ad operazioni di credito al consumo.

La Centrale dei rischi istituita presso la Banca d'Italia (CR) dunque, raccoglie i dati nominativi, le informazioni economiche e contrattuali relativi agli affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti, qualora superino la soglia di rilevazione stabilita dalla medesima autorità di vigilanza (30 mila euro a far data gennaio 2009).

Nella Centrale Rischi Bankitalia è altresì possibile rilevare i passaggi di stato della qualità del credito.

Un credito viene classificato in sofferenza quando il debitore si trova  in stato di insolvenza (impossibilità a rimborsare il credito anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. A prescindere dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Mentre il credito si definisce in posizione di incaglio, o incagliato, quando il debitore versa  in una situazione di obiettiva difficoltà, che sia ragionevolmente lecito attendersi come temporanea.

Agenzia del Territorio - ex Registri Immobiliari

Con l’ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del Territorio è possibile visionare le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

Trascrizioni

Si tratta di formalità per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (ad esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (ad esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali).

Iscrizioni

L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, ad esempio, da contratti di finanziamento.

Annotazioni

In questo modo si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.

E' possibile ottenere l'elenco degli atti (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti) relativi al debitore principale o al fideiussore (persone o società) oggetto di indagine istruttoria per la concessione del credito.

Per ogni atto notarile o formalità, viene indicata la data dell'atto pubblico, il Pubblico Ufficiale (notaio, tribunale, segretario comunale, ente di riscossione, ..), la data di trascrizione o iscrizione, il registro particolare (articolo) e registro generale (casella) e la tipologia di atto (compravendita, successione, sentenza, usucapione, decreto, ipoteca, pignoramento, ..).

Inoltre è possibile verificare, relativamente ad un nominativo (persona fisica, ditta individuale o società), se risultano o meno gravami (ipoteche volontarie, servitù, vincoli) o pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, fallimenti, pignoramenti, citazioni, decreti ingiuntivi, costituzione di fondo patrimoniale, ..).

Per ogni atto o formalità viene indicata la tipologia dell'ipoteca o della pregiudizievole, la parte a favore della quale è iscritta l'ipoteca (istituto bancario, tribunale, ente di riscossione, ..), la/e parte/i contro e le relative quote di proprietà, l'importo di capitale ed interessi dell'ipoteca, i beni immobili gravati dall'ipoteca, individuati con i rispettivi dati catastali (comune, catasto terreni o fabbricati, foglio, mappale, subalterno).

Anche l'Autorità per la tutela della privacy ritiene legittima la raccolta e la pubblicazione di informazioni sui debitori provenienti dai pubblici registri

Con il provvedimento n° 211 del 19 luglio 2012 l'Autorità per la tutela della privacy ha ritenuto infondato il ricorso di "cattivo pagatore" che ha chiesto di ottenere la cancellazione dagli archivi di Experian Information Services S.p.A. delle informazioni che lo riguardavano relative ad un pignoramento immobiliare.

A giudizio dell'Autorità per la tutela della privacy, le informazioni trattate da Experian avevano per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e quindi, in termini generali, utilizzabili senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, che di seguito si riporta a beneficio del lettore.

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento dei dati personali del debitore senza il suo consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a)  è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b)  è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c)  riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d)  riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e)  è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f)  con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, numero 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g)  con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dall'Autorità per la tutela della privacy sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; (1)

h)  con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i)  è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis)  riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; (2)

i-ter)  con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

5 Giugno 2012 · Stefano Iambrenghi


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