Stop alla radiazione per esportazione di veicoli ipotecati o pignorati

In questi ultimi anni le radiazioni di autoveicoli per definitiva esportazione hanno avuto un notevole aumento.

La radiazione per esportazione, infatti, si presta ad un utilizzo fraudolento per coloro che, proprietari di veicoli sottoposti a vincoli, quali ipoteche, sequestro, pignoramento ecc. tentano in qualche modo di sottrarre il bene alle rivendicazioni dei creditori o dell'Autorità Giudiziaria.

Con la radiazione per esportazione il veicolo viene venduto ad acquirente straniero e poi radiato dal PRA.

Il creditore che ha iscritto ipoteca o pignorato il bene resta con le classiche "pive nel sacco", mentre il debitore incassa e ringrazia.

La scappatoia è offerta dall'articolo 103 del Codice della strada, secondo il quale, per ottenere la radiazione, il proprietario deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione.

Come si evince, dunque, la norma appena richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di impedire una esportazione non ancora avvenuta.

Per contrastare il fenomeno, già due anni fa il MEF emanò una direttiva finalizzata a non consentire più la radiazione per esportazione di veicoli per i quali risultava iscritto un fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico.

Lo spirito della norma era quello di favorire il recupero dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione nei confronti di cittadini inadempienti, proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venisse effettuata l'esportazione e la vendita all'estero.

Adesso, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che analoga necessità di tutela per il creditore debba essere adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti sul veicolo come le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti, in relazione ai quali certamente il ricorso a una "finta" radiazione per esportazione è un facile strumento per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore.

Quindi, a partire dal 14 luglio p.v., in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore.

8 Luglio 2014 · Giovanni Napoletano




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!