Quote condominiali – L’amministratore non può inviare il sollecito di pagamento al datore di lavoro del condomino moroso

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da un amministratore che aveva inviato un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un condomino in ritardo con il saldo di alcune rate, anziché a lui personalmente.

Il sollecito di pagamento delle rate condominiali arretrate, inviato su richiesta del proprietario dell'appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito ad un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava anche l'ammontare del debito.

L'Autorità, intervenuta su reclamo del debitore, ha accertato che l'amministratore è incorso in un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità del debitore ed effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione.

Il Garante della privacy, inoltre, ha prescritto all'amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.

La circostanza che l'amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" e quindi la sua responsabilità per l'illecita comunicazione. Con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un'eventuale sanzione amministrativa per l'illecito commesso.

Così si è espresso l'Autorità per la tutela della privacy nel provvedimento numero 314/14.

17 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


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