Quello che non si può pignorare

Cosa in una casa NON si può pignorare

Facciamo prima ad esaminare cosa in una casa NON si può pignorare:

  • 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4) (abrogato)
  • 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • 6 bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • 6 ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta’ l’importo del credito precettato) oppure è tenuto a pignorare le cose indicate espressamente dal debitore. ! Rileggete questo passo,è importante !

Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’appartamento non di proprieta’ del debitore

Ancora: Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’immobile non di proprieta’ del debitore.

E’ sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (ope legis ) che i beni contenuti nell’immobile siano di sua proprieta’, salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario) in separata sede

Infine, ammettiamo che venga pignorato un salotto in similpelle,. Trascorsi i tempi tècnici della custodia,credete sia facile e sbrigativo vèndere l’oggetto al pùbblico incanto ? E soprattutto : a che prezzo e a chi interesserebbe?

Gli sciacalli di professione gìrano sì sui Tribunali ( in combutta con le Cancellerìe e gli Uff. Giudiziari ) ma non certo per partecipare alle aste del vostro mobiletto,ma ad altre ben più sostanziose.Chiaro il concetto ? Spero di sì.

E adesso chiariamo la funzione e il ruolo dell'Uff. Giudiziario. Sfatiamo qualche luogo comune : NON viene con la grancassa, nè con i Carabinieri, nè con la muta di cani nè con un camion per portarsi via mobili e suppellettili.

E’ una persona discreta conscia della delicatezza del suo ruolo e agisce in modo asetticamente impersonale,nel senso che non fa quasi mai gli interessi sfacciati del creditore. Lui è solo una specie di notaio che certifica e sequestra preventivamente ciò che eventualmente ‘è da pignorare.

In grnere è lui a chiedere al debitore se c’è qualcosa da pignorare o lui debitore vuole indicare cosa ci sia da pignorare. Quando il debitore ( come spesso accade ) allarga le bracia sconsolato e si guarda intorno,l’Uff Giudiziario fa spallucce e redige il pignoraento NEGATIVO.

Non gira per le stanze in cerca di tesori nascosti,nè apre cassetti,nè cerca casseforti dietro i quadri, nè perquisisce nessuno. E’ solo una persona che fa il suo lavoro e lo fa nella forma più discreta possibile. Tutto qua,anzi,nella eventualità,non dimenticatevi di offrirgli un caffè. Tutto qua.

In conclusione: un pignoramento mobiliare ad un povero cristo quasi mai serve a recuperare qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.

Sull’auto, anche se serve per il trasporto di una persona invalida, è purtroppo legittimo il fermo amministrativo in caso di debiti con la Pubblica Amministrazione (Equitalia e cartelle esattoriali).

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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Commenti e domande

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4 risposte a “Quello che non si può pignorare”

  1. Giuseppe ha detto:

    salve, secondo la Telecom ho un debito nei suoi confronti di 150€. ho provato a far reclamo ma secondo loro non ho ragione. la società Maran incaricata da telecom mi sta minacciando di venire a pignorare il mio televisore, ma da quanto leggo in queste righe, mi sembra di capire che difficilmente lo faranno e quindi difficilmente verranno a riprendersi questi soldi, giusto?
    una cosa non ho capito però: viene pignorato un valore equivalente? mica possono pignorare quel che gli pare che valga molto di più?
    infine, i costi dell’ufficiale giudiziario, se li caricano loro o compreso nel pignoramento?
    grazie

    • Simone Saintjust ha detto:

      Lasci perdere. Per pignorare il televisore devono chiedere al giudice un decreto ingiuntivo. E notificare a lei la richiesta per una eventuale opposizione. Solo allora avrà un senso affrontare la questione.

  2. MARIO.SANTARSIERI@ALICE.IT ha detto:

    per la ricerca degli oggetti d’oro l’uffuciale giudiziario può aprire i cassetti?

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