Quando si scioglie la comunione dei beni fra coniugi

La comunione dei beni fra coniugi si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato.

L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Così dispone l'articolo 191 del codice civile dopo le modifiche apportate dalla legge 55/15.

Ricordiamo che costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Nel caso di aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi attraverso l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

9 Settembre 2015 · Lilla De Angelis




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2 risposte a “Quando si scioglie la comunione dei beni fra coniugi”

  1. Anonimo ha detto:

    Se si è sposati e in comunione dei beni e uno dei due coniugi contrae un debito con una finanziaria, qualora poi il coniuge non riesca più a estinguerlo autonomamente, la responsabilità ricade anche sul coniuge non debitore? Deve provvedere anche egli all estinzione?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se il prestito ottenuto non è finalizzato a pagare un viaggio di piacere con l’amante, ma serve a coprire esigenze familiari (tipo viaggio di studio dei figli, acquisto di mobilio per la casa familiare), allora ne risponde anche il coniuge non debitore. Questa regola vale sempre: in regime di comunione o di separazione dei beni.

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