Quando non si applica il forfettone

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il forfettone, ovvero il regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, non si applica in base a due differenti modalità:

DISAPPLICAZIONE DEL FORFETTONE PER OPZIONE

Il contribuente può fuoriuscire dal forfettone, regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite “comportamento concludente”, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta.

I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.

Solo per il periodo d’imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009.

DISAPPLICAZIONE DEL FORFETTONE PER LEGGE

Il contribuente non rientra più automaticamente nel forfettone, regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi o ricavi superiori a 30.000 euro).

A tal proposito, gli effetti di tale cessazione variano a seconda della causa che l’ha determinata.

Il contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi non può optare per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge numero 388 del 2000.

Nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (quindi 45.000 euro), poiché il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili, scorporare l’IVA e procedere al versamento secondo le regole ordinarie.

Più precisamente, il contribuente che esce dal regime dei minimi:

  1. deve istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;
  2. per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell'imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;
  3. deve presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti, versando l’imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;
  4. deve annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l’ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA.

L’imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell'imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.

Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell'imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50% implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato dall'ufficio in via definitiva il venir meno dei requisiti. Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di 45.000 euro. In tali casi il contribuente è vincolato al regime ordinario per i successivi tre anni.

Si ricorda, infine, che al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi e del ritorno al regime ordinario, le rimanenze di merci per le quali il costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime, non devono assumere rilevanza come esistenze iniziali, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Diversamente qualora, con riferimento alle merci in rimanenza, non è stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Per fare una domanda sulle modalità di disapplicazione del regime forfettone, sugli adempimenti fiscali necessari per l'avvio di una attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

20 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Quando non si applica il forfettone”

  1. consulentefiscale ha detto:

    Sono pensionato e il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro mi ha impedito di svolgere attività di consulenza connessa alla mia ex attività lavorativa.
    La recente eliminazione del divieto di cumulo mi consentirebbe ora di avolgere tale attività, i cui comensi annuali sarebbero sicuramente sotto i 30mila euro.
    Posso, ai fini IVA, aderire al NUOVO REGIME agevolato dei minimi?
    In caso affermativo, come regolarmi ai fini fiscali per il reddito di pensione e quello di consulenza?

    Caro Angelo,per aderire al nuovo regime agevolato(cd.minimi) è sufficiente comunicarlo in sede di apertura della p.iva (l’apertura la può fare o la stessa Agenzia delle Entrate o un Commercialista/Ragioniere);è un regime assolutamente “naturale” anche se richiede il rispetto di certe condizioni (da verificare) per aderirvi.Richiede anche la tenuta di un minimo di contabilità.
    In sede di dichiarazione dei redditi,sarà,innanzitutto,necessario compilare più quadri della stessa;questo reddito da p.iva,essendo soggetto a tassazione sostitutiva, NON si cumulerà con quello da pensione e quindi,verrà tassato a parte (aliquota del 20%).C’è da dire al riguardo che ,questo regime,già in corso d’anno sconta la ritenuta del 20% e quindi,è molto probabile che si vada a credito…da utilizzare in compensazione con altre imposte.
    Ciao

  2. karalis ha detto:

    Sono pensionato e il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro mi ha impedito di svolgere attività di consulenza connessa alla mia ex attività lavorativa.

    La recente eliminazione del divieto di cumulo mi consentirebbe ora di avolgere tale attività, i cui comensi annuali sarebbero sicuramente sotto i 30mila euro.
    Posso, ai fini IVA, aderire al NUOVO REGIME agevolato dei minimi?
    In caso affermativo, come regolarmi ai fini fiscali per il reddito di pensione e quello di consulenza?

    Caro Angelo,
    chi si occupa di problematiche fiscali è per sua fortuna, ma purtroppo per noi, in vacanza.

    Affronterà senz’altro il tuo problema al rientro dalle ferie, e ti fornirà sicuramente risposta.

    Sarà comunque cosa utile anche se tu nel frattempo, avrai eventualmente già risolto in altro modo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!