Quando in Italia saremo costretti a tradurre le cartelle esattoriali anche in aramaico

Il Fisco non può esimersi dal rendere effettivo e concreto il diritto di conoscenza dell'atto da parte del contribuente straniero. Questo l'eccentrico e, paradossale, principio di "diritto" espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella sentenza 17702/14.

La fattispecie trae spunto da una cartella di pagamento, originata da omesso versamento dell'IVA, notificata ad un cittadino straniero, che aveva deciso di proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, lamentando la violazione del diritto di difesa, posto che l'atto era stato redatto nella sola lingua italiana.

Forse sarebbe più sensato pretendere che lo straniero che viene a fare affari in Italia, dotandosi anche di partita IVA, seguisse, prima di intraprendere la propria attività, un corso di lingua italiana e apprendesse i rudimenti della normativa fiscale o, almeno, gli obblighi che è chiamato ad adempiere.

Almeno che non si voglia pretendere che l'Agenzia delle entrate ed Equitalia si debbano dotare di una schiera di esperti in madre lingua appartenenti alle più remote etnie del pianeta, vista l'ampiezza che ha ormai assunto il fenomeno incontrollato dell'immigrazione.

Non ci risulta, peraltro, che simili accorgimenti siano riservati ai nostri emigrati all'estero.

Ma si sa, l'Italia è il paese che eccelle nel buonismo ipocrita, specie quello dispensato dagli inutili politicanti di turno. E noi, per una volta, faremo il tifo per Equitalia nei prossimi gradi di giudizio.

9 Ottobre 2014 · Simone di Saintjust




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