Passaggio di proprietà – se posteriore al debito è sempre accoglibile l’azione revocatoria del creditore
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Se il passaggio di proprietà è posteriore alla formazione del debito, è possibile l’azione revocatoria.
Inoltre, nel suo caso, la vendita dell'immobile al proprio fratello – anche se con atto pubblico – non contribuisce certamente ad allontanare dalla transazione i sospetti di operazione finalizzata esclusivamente alla elusione degli obblighi del debitore, sottraendo ai creditori i beni su cui essi avrebbero potuto soddisfarsi.
Per quanto riguarda i 13 mesi già passati, la disposizione dell'articolo 2903 Codice Civile, stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
La Cassazione (Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2007, numero 1210) ha chiarito inoltre che tale norma deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'articolo 2935 Codice Civile) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, E’ solo da questo momento infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
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