Quando il creditore può accettare l’eredità in nome e per conto del debitore rinunciante

Purtroppo Giancarlo, sul suo debito non è invocabile alcuna prescrizione, dato che prima del 31 dicembre 2010 una finanziaria (cui è stato evidentemente ceduto il credito garantito dalla sua fideiussione) le ha chiesto di regolarizzare la sua posizione.

Qualsiasi donazione dei beni di proprietà ad opera di un debitore può essere revocata dal giudice se il creditore riesce a provare (e in alcuni casi non è poi così difficile) che la donazione aveva lo scopo di evitare l’escussione forzata del debito.

Suo figlio erediterà (di qui a 100 anni) anche i suoi eventuali debiti. Potrà comunque rinunciare all’eredità.

Lei non può non rinunciare all’eredità di sua madre. Infatti, i creditori dei chiamati all'eredità – che abbiano rinunciato – possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede – perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui – ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l'eredità in sostituzione del debitore chiamato.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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