Quando Equitalia può disporre il fermo amministrativo sul veicolo del debitore

Decorso inutilmente il termine 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, Equitalia può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.085. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo

27 Agosto 2014 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

9 risposte a “Quando Equitalia può disporre il fermo amministrativo sul veicolo del debitore”

  1. Ted ha detto:

    Per Ludmilla: e ci mancherebbe ancora che dobbiate essere voi a ringraziare me perché “leggo in lungo e in largo”… Casomai un doveroso GRAZIE da parte mia a voi dato che mi offrite l’opportunità di documentarmi sempre di più per far fronte ai vari e variopinti strapoteri di questa specie di Stato TIRANNO!!!… Buon 2014 a tutti…

  2. Ted ha detto:

    Grazie… forse la mia ultima richiesta di precisazione, qua sotto formulata, è stata superata… Una ricerca sulla cartella mi ha permesso di individuare nel 26 febbraio 2010 la data di esecutività del ruolo. Mi scuso per il disturbo e starò alla finestra in attesa degli eventi… Ingrata patria, non avrai le mie ossa!

  3. Ted ha detto:

    Tralasciando i sentiti ringraziamenti per la velocità siderale della risposta, sono riuscito a risalire alla data esatta della notifica della cartella in oggetto, cioè il 4 maggio 2010… A questo punto non dovrebbe intervenire automaticamente il disposto della Finanziaria del 2008? Desidero ricordare che la multa risale all’agosto 2005, quindi a ben 4 anni e 8 mesi prima… Mi sfugge come e dove trovare in cartella (?) la data di esecutività del ruolo… e scusate per l’insistenza, ma brancolo nel buio più totale.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La data di consegna del ruolo da parte del creditore, per consentire all’esattore la redazione e l’invio della cartella al debitore, deve essere chiaramente indicata nel documento notificato. La sua eventuale assenza costituisce un ulteriore motivo di nullità. Tuttavia, è doveroso precisare che, per eccepire i vizi eventualmente rilevati, dovrà comunque rivolgersi al GdP, in qualità di giudice dell’esecuzione e assistito ad un avvocato, in occasione del prossimo eventuale atto di riscossione esattoriale che le verrà notificato (tipicamente un preavviso di fermo amministrativo).

  4. Ted ha detto:

    Toc! Toc! Posso approfittare della vostra cortesia e competenza?
    Ho in ballo una cartella Equitalia, notificata ormai da tempo inenarrabile, dell’ammontare di circa 700 Euro, “frutto” di una contravvenzione elevata nel lontano agosto 2005 dalla polizia municipale di milano e dovuta – udite! udite! – al mancato pagamento di originari 143 Euro a fronte di una mancata revisione del motorino sul quale stavo scorrazzando a mezzanotte per le vie della città… In realtà ho 70 anni suonati e, ai tempi, stavo tornando dal lavoro! Un’impiegata di un ufficio Equitalia, ora chiuso per contenimento delle spese, mi aveva detto, lo scorso anno, che la “famigerata banda” NON può procedere al fermo amministrativo della vettura (la mia è vecchissima e varrà si e no 700 Euro…) se il mio debito non supera i DUEMILA Euro. E’ corretta questa informazione? E poi: che è la storia della nullità della contravvenzione se la notifica della cartella è stata fatta DOPO IL SECONDO ANNO successivo alla contravvenzione ex lege Finanziaria 2008. Trascrivo qui di seguito, con un copia/incolla, alcuni riferimenti trovati su questo Forum. C’è qualcosa, qua dentro, di “buono per me”? Grazie per la risposta e Buone Feste a tutti voi!

    (…) Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

    E PROSEGUENDO…

    (…) Scrive un lettore:

    Il 05/04/2012 ho ricevuto una cartella esattoriale per multe iscritte a ruolo il 23/12/2009. Prima di procedere al ricorso ex art 615, ho contattato equitalia per chiedere l’annullamento a seguito della decadenza della cartella per la Finanziaria 2008 che prevede la notifica entro due anni dall’iscrizione a ruolo.

    Dopo 20 giorni Equitalia ha risposto così:

    ” Egr. Sig. …, in riferimento al ticket indicato, Le forniamo il testo integrale del comma da Lei indicato:

    La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia sta notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.

    La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa come riportata al comma 7 della finanziaria 2008 è il 1 ottobre 2006. Poichè la cartella oggetto della Sua comunicazione è successiva a tale data, non rientra nella fattispecie da Lei citata.”

    In pratica sostengono che la legge si riferisce a cartelle antecedenti il 1° Ottobre 2006. Allora vi chiedo il vostro parere e come dovrei comportarmi.

    Ps: scusate per la lunghezza del copia/incolla e un consiglio, se mi posso permettere: con il “nuovo corso” EVITATE ricorsi al GdP!!! Vi tirate inconsapevolmente delle rogne addosso con le vostre mani, soprattutto se non siete sicuri di spuntarla!

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, la legge di stabilità 2013 ha previsto che non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

      In sostanza, con questa nuova disposizione è stata abolita la disciplina contenuta nell’art. 7 del decreto legge n. 70/2011, che prevedeva, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive sui debiti fino a 2.000 euro, l’obbligo di inviare al debitore due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

      La decadenza biennale della cartella esattoriale originata da multa di competenza comunale avrebbe dovuto essere eccepita, con ricorso nei termini, al momento della notifica della cartella esattoriale. Fuori dai termini bisognerebbe agire con opposizione all’esecuzione ed il necessario supporto di un avvocato. In ogni caso la decadenza andrebbe accertata confrontando la data di esecutività del ruolo (che dovrebbe essere indicata in cartella) e la data di notifica al debitore.

  5. margini71 ha detto:

    Salve, scrivo in questo spazio, penso di aver trovato il forum giusto per riceverne risposta.
    Mi spiego velocemente ho un debito con Equitalia di € 25000,00, che al momento non posso permettermi di saldare, sono iscritto alla C.C.I.A.A come agente di commercio al momento unica fonte qualora si riesca a lavorare per sopravvivere, ho bisogno della vettura sia per vantaggi fiscali sia per andar in giro, la possono pignorare se a me intestata? Mi conviene fare un leasing, un noleggio o cosa? Grazie per la risposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!