Quando Equitalia definisce un soggetto inadempiente – La compensazione diretta delle cartelle esattoriali non pagate con i crediti vantati nei confronti della PA

Com'è noto, la Pubblica Amministrazione, prima di corrispondere a chiunque un importo superiore a cinquemila euro, deve inoltrare ad Equitalia una richiesta di verifica della posizione debitoria del beneficiario. La procedura di accertamento, affidata ad Equitalia, si sostanzia nel verificare l'eventuale morosità del beneficiario rispetto all'obbligo di pagamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, comunicando, poi, al soggetto pubblico richiedente l’importo dovuto dal beneficiario.

A nulla vale la circostanza che il beneficiario abbia impugnato le cartelle esattoriali a lui notificate. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza numero 4694/14) in assenza di provvedimenti giurisdizionali di sospensione cautelare, o di definitivo annullamento delle cartelle o dei ruoli, l’obbligo di pagamento resta valido ed efficace ed il soggetto che non effettua il versamento delle somme nel termine di 60 giorni è legittimamente qualificabile, ai sensi dell'articolo 48 bis del dpr 602/1973, come soggetto “inadempiente”.

Per i giudici di palazzo Spada, infatti, il legislatore, con l'articolo 48 bis, ha espresso una chiara volontà che va nella direzione di snellire e potenziare le procedure di riscossione delle entrate pubbliche, permettendo agli enti pubblici di riscuotere le proprie entrate utilizzando la cartella di pagamento che, dotata di immediata efficacia esecutiva, consente di accelerare il recupero dei crediti.

Tale indicazione legislativa è stata poi correttamente interpretata dal MEF, (circolare numero 22/2008), che ha precisato che la normativa di cui all'art. 48 bis rivela una portata ampia, non riferibile ai soli crediti tributari, ma addirittura anche a quelli di qualsiasi pretesa iscritta a ruolo e notificata con cartella di pagamento.

22 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic


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