Quando la banca ritarda l’apertura di un conto corrente oltre il termine di un’offerta promozionale vantaggiosa
E' corretto il comportamento della banca ritarda l'apertura di un conto corrente oltre il termine di scadenza di un'offerta promozionale che prevedeva condizioni di tasso favorevoli, delle quali il cliente non ha quindi potuto giovarsi?
La pubblicità delle condizioni contrattuali offerte, pur non costituendo un offerta al pubblico, determina l'obbligo della banca di attenersi alle condizioni pubblicizzate nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che devono connotare le relazioni di affari con la clientela.
La banca non può richiamare la disposizione contrattuale che fissa un termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda per l'apertura del conto, se la stessa è stata presentata con largo anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione, così da consentire di porre in essere gli adempimenti necessari entro il termine massimo indicato.
Né può appellarsi alle clausole contrattuali sottoscritte dal cliente in base alle quali l'attivazione del conto corrente avviene previa accettazione della relativa richiesta da parte della banca. Infatti, l'apertura tardiva del rapporto del conto corrente esclude che la sussistenza di motivazioni per opporre un diniego all'accettazione.
Il cliente ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dal mancato guadagno conseguente al maggior tasso di interesse che sarebbe stato riconosciuto sulle somme versate sul conto.
Queste le conclusioni a cui è giunto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 895/13.
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