Pignoramento stipendi e pensioni – quadro sintetico della pignorabilità

Pignoramento stipendi e pensioni – quadro sintetico della pignorabilità

Il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni era regolato dagli articoli da 1 a 4 del DPR 5 gennaio 1950 numero 180.  La Finanziaria 2005 (legge 311/04) - recependo le dichiarazioni di illegittimità della Corte Costituzionale -  ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici.

Pignorabilità di stipendi e pensioni - regole generali

In sostanza è stato stabilito che per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

  1. se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
  2. se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
  3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

Da quanto sopra esposto, dunque, la pignorabilità di un quinto dello stipendio, nella generalità dei casi, dovrebbe essere concessa - a parte i crediti alimentari -  solo per crediti erariali. Proprio quelli che Equitalia è delegata a riscuotere.

Pignorabilità di stipendi e pensioni - il codice civile

Ma, l’articolo 545 del codice di procedura civile  sancisce che:
“… Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.
E, dunque, la legge finanziaria e l’articolo 545 del codice di procedura civile fra loro combinati dispongono che:

  1. è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all'importo di un quinto, al netto delle trattenute;
  2. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;
  3. per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute.
  4. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Pignorabilità delle pensioni - minimo vitale

La sentenza numero 506/2002 della Corte Costituzionale fissa un importante paletto in tema di pignorabilità delle pensioni. Con riferimento sia alle pensioni erogate dall'I.N.P.S., così come quelle proprie del settore pubblico (I.N.P.D.A.P.),   la sentenza appena citata consente la pignorabilità delle pensioni - nella consueta misura del quinto - per ogni credito,  da determinarsi sulla parte aggredibile del trattamento in quanto eccedente le esigenze minime di vita del pensionato (diversamente, la parte necessariamente destinata a soddisfare tali esigenze, resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva - ad eccezione dei creditori qualificati individuati ai precedenti punti 1, 2 e 3 ).

Fatta salva tale vitale esigenza, la parte eccedente è regolarmente assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale del debitore. Al riguardo si osserva che non avendo il Legislatore ancora stabilito la parte di pensione impignorabile, resta al Giudice, attraverso la sua libera valutazione, di determinare la sussistenza dell'eccedenza  per poi, eventualmente, disporne l’assegnazione al creditore.  Sul punto, il Tribunale di Cagliari,  discostandosi in modo più favorevole al debitore, rispetto ad altri orientamenti ha, ormai da tempo, ritenuto di individuare nell’importo di circa 750 euro mensili il minimo indispensabile ( minimo vitale)  per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

Conseguentemente, possono essere legittimamente sottoposte a pignoramento, nella misura di legge (max 20%), le pensioni dirette o di reversibilità che oltrepassano tale soglia.

Nuovi limiti di pignorabilità esattoriale per stipendi e pensioni

La legge 44/2012, che ha convertito con modifiche il decreto ministeriale numero 16/2012, ha stabilito nuove soglie massime di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento per crediti speciali vantati dalla PA (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, Province, INPS).  Queste somme possono essere pignorate da Equitalia (o da altri concessionari per la riscossione) con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
  •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
  •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.

Il quadro complessivo sulla questione della pignorabilità di stipendi e pensioni

In definitiva, il quadro complessivo della questione relativa alla pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati e dei pensionati, quale emerge dai ripetuti interventi del giudice costituzionale è il seguente:

a) gli stipendi, salari, pensioni, indennità di  fine rapporto, assegni di quiescenza, indennità integrativa speciale ecc., possono essere pignorati, per causa di alimenti, previo decreto di autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo;

b) stipendi e pensioni possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive;

c) sempre i crediti sopra menzionati, e quindi anche quelli da pensione, possono essere pignorati, fino alla concorrenza massima di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato;

d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, per ogni credito vantato nei confronti di costoro;

e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge;

f) nel caso in cui concorrano crediti "alimentari",  crediti "qualificati" (verso Stato, Regioni, Province, Comuni), cessioni e deleghe del quinto (esistenti prima del pignoramento), gli  stipendi e le pensioni, al netto delle ritenute di legge, possono essere pignorati fino alla metà.

g) per le pensioni  la parte necessariamente destinata a soddisfare le esigenze minime di vita (minimo vitale) resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva. A meno che il debito non riguardi alimenti dovuti per legge  o creditori "qualificati" (Stato, Regioni, Province, Comuni).

La retribuzione è quella mensile calcolata  su base annua in relazione alla parte  fissa (comprensiva di indennità integrative), continuativa e pensionabile al netto delle ritenute previdenziali e fiscali e fotografata al momento del pignoramento.

E' comunque il Giudice dell'esecuzione a stabilire, anche sulla scorta della dichiarazione resa dal datore di lavoro, la somma che il datore di lavoro dovrà trattenere e versare al creditore pignorante e le relative modalità di versamento fino all'estinzione del pignoramento e nel rispetto dei limiti così  come disciplinati dall'Articolo 545 del Codice di Procedura Civile.

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1 Settembre 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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Una risposta a “Pignoramento stipendi e pensioni – quadro sintetico della pignorabilità”

  1. Trib. Modena, Giud. Dott.ssa Gherardi A., sentenza n. 1313 del 7 ottobre 2010 ha detto:

    Le pensioni sono pignorabili nella misura di 1/5 di quanto ecceda il c.d. “minimo INPS” (attualmente pari ad euro 460,97), che nelle intenzioni del Legislatore rappresenta il c.d. “minimo vitale” o “di sussistenza” ancorato ad un dato certo ed uguale per tutti i debitori.

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