Mansioni superiori nel pubblico impiego – Il diritto ad una adeguata retribuzione può essere negato solo con l’accertamento della collusione tra dipendente e dirigente

La normativa vigente esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l’automatica attribuzione della qualifica superiore. Quanto invece all'obbligo di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, salva l’eventuale responsabilità per il relativo onere economico del dirigente che abbia disposto l’assegnazione, in caso di dolo o colpa grave.

La portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo, ma non può essere contrastata dalla possibilità che al lavoratore vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e sinanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alle gestione dell’organizzazione del lavoro, ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si è evidenziata la rilevanza costituzionale.

Il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato all'esistenza, né alla legittimità di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l’assegnazione. Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente.

Con la formulazione dei principi appena indicati, giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 24266/2016.

1 Dicembre 2016 · Ornella De Bellis




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