Pubblicità ingannevole » Antitrust multa Costa Crociere per 150.000 euro

La sanzione comminata da Antitrust a Costa crociere per pubblicità ingannevole

L'Agcm (autorità garante della concorrenza ed il mercato) ha sanzionato la società Costa Crociere per 150.000 euro, colpevole, secondo l'Antitrust, di essersi resa colpevole di pubblicità ingannevole.

Come si legge sul bollettino pubblicato sul sito dell'Autorità, l'azienda si è resa colpevole di aver divulgato, con spot televisivi e promozioni sul web nel periodo che va da novembre 2010 a marzo 2011, informazioni commerciali incomplete e contraddittorie riguardo al prezzo finale applicato per le crociere reclamizzate ed alle condizioni e ai limiti per l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori.

In particolare le violazioni di Costa Crociere consistono in due azioni.

In primo luogo avrebbe reclamizzato prezzi parziali, omettendo volutamente alcuni costi aggiuntivi rendendo queste informazioni di difficile reperimento.

E’ la classica pratica dell'asterisco alla fine della frase relativa a un’offerta commerciale.

Infine, avrebbe esercitato una pratica scorretta nella presentazione online di una polizza assicurativa, che veniva inclusa automaticamente se il cliente non effettuava il deflagging della casella, una pratica che gli utenti abituali Ryanair, per citare l’azienda che fa un uso massiccio di questa tecnica, conoscono molto bene.

Il bollettino dell'Agcm sulle sanzioni per pubblicità ingannevole a Costa Crociere

Di seguito ciò che è stato pubblicato nel bollettino dell'Antitrust: Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti, nell’avere divulgato, attraverso spot televisivi a diffusione nazionale, mediante il sito Internet www.costacrociere.it, ed anche attraverso un volantino pubblicitario relativo alla stagione novembre 2010 - marzo 2011, informazioni commerciali incomplete e contraddittorie riguardo al prezzo finale applicato per le crociere reclamizzate ed alle condizioni e ai limiti per l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori. In particolare, Costa ha realizzato due pratiche distinte:

  1. modalità ingannevoli ed omissioni informative in merito al prezzo effettivo delle crociere e alle loro condizioni di fruibilità;
  2. offerta on line del servizio accessorio consistente in una polizza assicurativa opzionale mediante un sistema automatico di preselezione.

Le motivazioni della sanzione comminata a Costa Crociere

  1. i prezzi pubblicizzati delle crociere non includono alcune voci di costo, quali la quota servizio, le tasse portuali, la quota d’iscrizione, che vengono indicati a parte con modalità scarsamente accessibili e al momento dell'acquisto;
  2. i messaggi promuovono l’asserita gratuità della crociera per i minori mediante il claim "Ragazzi gratis", contraddetta da oneri supplementari richiesti in ogni caso, come ad esempio, la quota servizio, le tasse portuali, la quota d’iscrizione;
  3. le informazioni fornite nel corso della procedura di prenotazione in ordine agli ulteriori supplementi di costo (per variazioni del costo del carburante nave o aereo o di diritti e imposte) sono oscure e lacunose;
  4. le indicazioni in ordine alla possibilità del professionista di cambiare le condizioni contrattuali (come ad esempio la nave o il vettore aereo ove previsto, ecc.) pattuite sono ampiamente discrezionali;
  5. inoltre le previsioni in ordine all'esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori (recesso e rimborso) sono caratterizzate da carenze informative riguardo le condizioni, i limiti e i termini da applicarsi in caso di rinuncia alla crociera da parte del passeggero.

Come contestato in sede di estensione oggettiva del procedimento, anche gli spot televisivi diffusi da Costa riportano informazioni incomplete, contraddittorie e idonee a creare confusione nei consumatori in ordine al prezzo delle crociere e ai supplementi di costo non inclusi (punto (1)).

Infatti, l’offerta "Mediterraneo Costa da €70* al giorno" riportata con particolare enfasi rinvia mediante un asterisco alla specificazione di limiti e supplementi non inclusi nel prezzo (quali posti disponibili, periodo di fruizione, tasse portuali e quote servizio).

Analoghe limitazioni informative caratterizzano un volantino del professionista spedito per posta nel mese di novembre 2010 relativo ad una crociera con destinazione Egitto, Giordania e Israele.

La pratica commerciale sub B) ha riguardato l’ingannevolezza del sistema di preselezione della "Assicurazione facoltativa (contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio)", in quanto, durante il processo di prenotazione on line si pone in capo ai consumatori l’onere consistente di attivarsi ad eliminare il flag (modalità opt out) presente nell’ultimo step prima dell'acquisto, relativo ad un servizio diverso da quello oggetto di prenotazione.

12 Novembre 2013 · Giovanni Napoletano


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