Protesto per assegno smarrito e cancellazione – Informazioni utili

Cancellazione del protesto per assegno smarrito - come richiedere cancellazione?

Ho ricevuto un protesto per un assegno smarrito, o rubato. Ho inoltrato reclamo per il protesto di assegno per il quale era stata presentata denuncia,ma pur avendo denunciato l'assegno sono stato protestato.

Ho chiesto alla filiale di ottenere copia del titolo di protesto ma la banca me l'ha negato.

Poi, ora la banca mi ha bloccato l’operativittà del conto senza alcuna comunicazione.

Il direttore dice che se non presento una liberatoria mi sarà chiuso lo stesso scaduti 60 gg dalla levata.

Mi chiedono di presentare una liberatoria che non posso avere in quanto ho presentato una denuncia e non conosco chi ha presentato all'incasso un assegno che non ho emesso.

Cosa posso fare?

Vorrei sapere se posso andare a togliere il protesto, visto che ho bisogno di emettere assegni e operare sul conto.

Cancellazione del protesto per assegno smarrito - La procedura

Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se:

  1. il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello;
  2. il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l’importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  3. l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista.

Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l’incasso.

Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi:

  1. codice 34 - Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  2. codice 35 - Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  3. codice 36 - Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  4. codice 37 - Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso.

Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali “assegno denunciato smarrito o rubato” oppure “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”.

Ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Questo l’orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 208 del 28 gennaio 2011 adottata dal collegio di Milano.

Il debitore che provvede al pagamento dell'assegno puo’ infatti chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti (RIP) al Presidente della Camera di Commercio.

Il Registro Informatico dei Protesti (RIP), introdotto con legge 18 agosto 2000, numero 235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco già effettuata dagli stessi enti ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, numero 77.

Il Ministero delle Attività Produttive, attualmente Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale9 agosto 2000, numero 316, ha dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti, intendendo così assicurare la completezza, l’organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.

Nel Registro sono iscritti i dati relativi a: protesti per mancato pagamento di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari.

Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione.

La richiesta di cancellazione dovrà essere inoltrata compilando appositi moduli ed allegando il titolo quietanzato, l’atto di protesto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l’interessato compilera’ apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione.

Va inoltre allegata la marca da bollo e pagati i diritti di segreteria.

Poi il Responsabile dirigente dell'ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarita’ del pagamento o l’erroneità del protesto, accoglie l’istanza e conseguentemente dispone la cancellazione.

Il provvedimento dovra’ essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.

Dopo la cancellazione, il protesto è considerato a tutti gli effetti come mai avvenuto.

Innanzitutto, c’è da rilevare che il bollettino informatico dei protesti o Registro Informatico dei Protesti (RIP) raccoglie oltre ai protesti degli assegni anche quelli delle cambiali, mentre la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) censisce anche dati nominativi e non nominativi concernenti le carte di pagamento revocate ed i dati segnalati rispettivamente dal Prefetto, con riguardo alle sanzioni amministrative concernenti l’illecita emissione di assegni e dall'Autorità giudiziaria, con riferimento alle sanzioni penali sempre connesse all'illecita e reiterata emissione di assegni.

Detto che con la segnalazione è impossibile emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo, la cancellazione è effettuata dalla SIA, societa’ che gestisce l’archivio, solo su richiesta del soggetto segnalante (banca) o per provvedimento dell'autorita’ giudiziaria o dell'Autorità per la tutela della privacy.

23 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “Protesto per assegno smarrito e cancellazione – Informazioni utili”

  1. tonino75 ha detto:

    Salve ho appena chiuso un negozio perche’ rischiavo di avere un pignoramento, Beh il pignoramento adesso e’ arrivato, ma il negozio adesso e’ intestato a mia moglie. Possono adesso rivalersi su di lei? Tenete conto che e’ stata fatta una chiusura a mio nome e una riapertura a nome di mia moglie, non c’e’ nessun passaggio tra noi.

    • Al creditore servirà un altro precetto. Che riuscirà probabilmente ad ottenere, con ricorso per decreto ingiuntivo, se lei e sua moglie avete optato per il regime coniugale di comunione dei beni. Certamente si tratta di una di quelle operazioni che se reiterate, “sfiancano” il creditore procedente.

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