Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto"

Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”.

Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro.

Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili.

Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più solvibile di Caio. Con la formula "senza spese e senza protesto" Caio (insieme a Tizio che la clausola aveva accettato ritirando l'assegno) dispensava Sempronio dall'obbligo di protesto per esercitare azione di regresso verso Tizio.

Il protesto di un assegno scoperto intrasferibile non comporta alcun vantaggio per il beneficiario nel recupero del credito

Oggi, che gli assegni di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non possono essere più girati, sono cioè non trasferibili, il problema dell'azione di regresso resa possibile solo dal protesto dell'assegno scoperto non si pone più.

L'azione esecutiva diretta nei confronti di Caio avviata da Sempronio (beneficiario e portatore) per ottenere il rimborso dell'importo facciale dell'assegno scoperto, più spese ed interessi, infatti, può essere avviata nei confronti di Caio anche senza elevare il protesto.

E' sufficiente, allo scopo, la dichiarazione della banca trattaria (la banca di Caio), apposta sul modulo, attestante che l’assegno e’ stato presentato in tempo utile e non pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista). La clausola "senza spese e senza protesto" inserita sull'assegno dal traente (Caio), ed evidentemente accettata dal beneficiario (Sempronio), rappresenta una indicazione alla banca trattaria di non procedere al protesto dell'assegno per mancanza di provvista.

Così, Caio non subisce il protesto e Sempronio non paga le spese per evitarlo. Va ricordato, infatti, che, in caso di assegno scoperto, le spese notarili per elevare il protesto sono a carico del beneficiario, anche se potranno poi essere recuperate con l'azione esecutiva diretta. Ad ogni modo si tratta sempre di costi certi ed immediati a fronte di un recupero incerto. Il rischio, come amano ripetere a Napoli, è quello di finire "cornuti e mazziati".

La possibilità di protesto dell'assegno non è un deterrente a non coprire l'importo - Per chi lo emette senza provvista c'è già la segnalazione in CAI

Qualcuno, a questo punto, potrebbe tuttavia eccepire che il possibile protesto può costituire un forte deterrente per Caio, inducendolo a fare in modo che sul conto corrente ci siano i fondi necessari a coprire l'assegno.

In effetti, la pubblicazione nel registro informatico dei protesti di Caio e' un obbligo che nulla ha a che vedere con la tutela dell’interesse di Sempronio ed è invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica su Caio per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo.

Del resto, anche qualora risulti assente l'apposizione sull'assegno della formula "senza spese e senza protesto" il Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) ha stabilito che, in caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista ed in assenza di giranti obbligati in via di regresso (dunque per assegni di importo pari o superiore a mille euro o per quelli di importo minore ma con clausola "non trasferibile") deve escludersi che la mancata levata del protesto, da parte della banca, possa essere qualificata come illegittima e tale da giustificare un risarcimento danni per il beneficiario dell’assegno, quando essa abbia provveduto alla segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Anche in assenza di clausola "senza spese e senza protesto" le banche spesso non protestano l'assegno quando non vi sono giranti

Non elevare il protesto per assegni non trasferibili (e per questo senza giranti) è, infatti, una pratica diffusa, posta in essere dalla banca per evitare il protesto al proprio correntista, anche senza l'indicazione esplicita "senza spese e senza protesto".

Per comprendere il motivo di questa condotta va considerato che, a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni e' diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi almeno (il Prefetto oltre ad irrogare una sanzione accessoria pecuniaria può prolungare il periodo di revoca di sistema), nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente (Caio) dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente e' ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano della reputazione creditizia.

In ogni caso l'omissione della levata del protesto di un assegno scoperto, in assenza di giranti, non è lesiva degli interessi del beneficiario

Pertanto, la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre Caio a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività. E deve pertanto escludersi, sempre secondo l'Arbitro Bancario Finanziario che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

La possibilità di pagamento tardivo dell'assegno è un beneficio che si e' inteso accordare al debitore Caio, proprio in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione in CAI. E non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore Sempronio.

Naturalmente, tutte le considerazioni fin qui svolte, per gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro, valgono anche per assegni di importo facciale minore di mille euro, laddove sia apposta la clausola "non trasferibile" oltre a quella "senza spese e senza protesto".

21 Gennaio 2015 · Ludmilla Karadzic


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