Prossimità al pensionamento – Criterio legittimo di individuazione dei lavoratori da licenziare in procedura collettiva di riduzione del personale

La determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduce in un accordo sindacale concluso dai lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori.

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la legge ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.

I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso).

Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede giudiziale tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente e/o senza fornire la prova di elusione del potere di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità finalizzato ad evitare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva.

Inoltre, in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l'individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Si tratta infatti di un criterio oggettivo, che permette di scegliere a parità di condizioni, il lavoratore che subisce il danno minore dal licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il reddito da pensione.

Quelli appena esposti sono, in sintesi, i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 13794/15.

7 Luglio 2015 · Tullio Solinas




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