Promotore finanziario infedele – Al cliente truffato nessun addebito per concorso di colpa fino a prova contraria

La banca non solo non può ritenersi esclusa della responsabilità poste a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai suoi promotori finanziari per il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro, di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato, con modalità difformi da quelle previste dalle norme vigenti (assegni intestati alla banca e non trasferibili), ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto.

Infatti le disposizioni regolamentari emanate in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte ad offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dalla banca per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare la banca in relazione ai comportamenti di soggetti, quali sono i promotori finanziari che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.

Non è dunque logicamente ammissibile che una regola che è diretta a tutelare l’interesse del risparmiatore si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest’ultimo e che pertanto la sua violazione da parte del promotore (che ne è l’unico destinatario) si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito.

Né il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente può mutare la funzione di quella regola e trasformarla, da obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela dell’investitore, in un onere gravante su quest’ultimo in funzione della tutela della banca rispetto ai rischi di comportamento infedele del suo promotore finanziario.

Il concorso nel fatto colposo da parte del cliente può, in definitiva, trovare spazio solo qualora la banca provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quantomeno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta sullo stesso gravanti.

Quello appena riportato è il principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 4037/16.

3 Marzo 2016 · Giovanni Napoletano




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