La class action nel processo tributario – il ricorso congiunto a cartelle esattoriali e atti di accertamento

Quello che segue è un estratto della sentenza della Corte di Cassazione numero 4490 del 22 febbraio 2013.

Il procedimento tributario, così come delineato dal decreto legislativo numero 546 del 1992, non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi. E' quindi possibile fare riferimento al decreto legislativo numero 546 del 1992, articolo 1, comma 2, che contiene il rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso.

In tale ambito normativo, può, pertanto, affermarsi l’applicabilità nel processo tributario dell'articolo 103 codice di procedura civile, per il quale, come noto, più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni; applicabilità, peraltro, già ritenuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 171/91 o, comunque, non esclusa in linea di principio (Cass. numero 10578/2010).

Ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto - come evincibile nella specie dal contenuto dell'atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza - identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

In questo senso si pone, inoltre, la giurisprudenza che ritiene pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l’articolo 104 codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi (decreto legislativo numero 546 del 1992, ex articolo 29).

E, solo per completezza, giova aggiungere che va nella medesima direzione anche la sentenza numero 3692 del 2009 delle SSUU della Corte di Cassazione, benchè si tratti di un precedente non esattamente in termini, essendosi con detta sentenza ammesso il ricorso cumulativo non avverso una pluralità di atti di accertamento, bensì avverso più sentenze emesse in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta.

2 Aprile 2013 · Giorgio Valli




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