Privacy e dignità del debitore – Il vademecum per pretenderne il rispetto

Privacy e dignità del debitore - Principi generali

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Gli accertamenti dell'Autorità per la protezione dei dati personali (di seguito Autorità) hanno messo in luce l'esistenza di prassi in alcuni casi decisamente invasive come visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.

È per questo motivo che l'Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l'attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti - finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

Il recupero crediti e la tutela dei dati personali del debitore

Ricordiamo che si intende responsabile del trattamento la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; mentre ci si riferisce al trattamento dati come a qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in un archivio elettronico.

L’attività di recupero crediti può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi (ad esempio società specializzate nel recupero crediti, avvocati, altri liberi professionisti), designati responsabili del trattamento di regola operanti in virtù di contratti di servizio (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi).

In quest'ultima ipotesi, il creditore (ad esempio una società che eroga servizi) dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti. Occorre, infatti evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore (quali, ad esempio, i recapiti telefonici forniti), oltre ai dati relativi alla somma dovuta. Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.

Violazione della privacy del debitore - Le prassi illecite adottate dalle società di recupero crediti

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo. Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:

Quali dati del debitore possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti

Possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Recupero crediti - L'informativa che deve essere resa al debitore ed i tempi di conservazione dei suoi dati

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc.) deve informare gli interessati (di norma in sede di sottoscrizione del contratto) dei dati previsti all'art. 13 del Codice (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del credito, esercizio dei diritti ecc.), con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa.

Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

Come reagire alle violazioni della privacy perpetrate dalle società di recupero crediti - L'esercizio dei diritti del debitore

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce al debitore la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc. ) alcuni diritti, specificamente indicati all'art. 7 del Codice.

Tra questi, l'interessato ha la possibilità di richiedere l'origine dei dati personali che lo riguardano; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti alla raccolta, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del codice (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) il debitore:

Per esercitare i diritti è possibile utilizzare il modulo predisposto dall'Autorità.

13 Maggio 2016 · Giovanni Napoletano




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