Casa assegnata al coniuge separato prima dei cinque anni con accordo consensuale – si decade dalle agevolazioni fiscali
Le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo, né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale in funzione della complessiva sistemazione di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione trova la sua fonte nell'accordo delle parti: il trasferimento di un bene costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.
Pertanto, si decade dall'agevolazione prima casa se l’abitazione acquistata con il beneficio fiscale viene trasferita, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, anche in dipendenza di un procedimento di separazione coniugale.
Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 2263 del 3 febbraio 2014.
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