Presunzione legale di proprietà – opposizione del terzo agli atti esecutivi

Tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cass., 29 agosto 1994, numero 7564; Cass., 11 aprile 1986,n. 2553). Trattasi di presunzione iuris tantum che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione (vedi articoli 619 seguenti codice di procedura civile), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione (vedi articolo 621 codice di procedura civile).

Questa presunzione opera nei riguardi di qualsiasi persona convivente con il debitore, compresi i familiari e lo stesso coniuge, restando irrilevante il fatto che ambedue i coniugi abbiano optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni (Cass., 16 aprile 1984, numero  ART. 513 CODICE DI PROCEDURA CIVILE 170 2459, Giur. it. 1985, I, 1, 971).

E' opportuno osservare che i limiti alla possibilità di utilizzo da parte del terzo della prova testimoniale sono ancor più stringenti quando l’espropriazione mobiliare diretta sia eseguita secondo le regole speciali previste dalla procedura di esecuzione esattoriale (vedi articolo 58, DPR 29 settembre 1973, numero 602).

L'opposizione proposta dal debitore escusso per sostenere che il pignoramento è stato effettuato su beni mobili rinvenuti in luoghi di appartenenza altrui integra un'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 codice di procedura civile), in quanto non diretta a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo (Cass., 5 marzo 1984, numero 1524).

24 Gennaio 2012 · Loredana Pavolini


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18 risposte a “Presunzione legale di proprietà – opposizione del terzo agli atti esecutivi”

  1. tarponcino82 ha detto:

    Salve, sul forum avete già trattato dell’eventuale pignoramento di un’automobile, ma non ho trovato analoghi riferimenti agli scooter, quindi vi chiedo quanto segue: qualche settimana prima di sposarmi mia moglie ha comprato uno scooter (che poi però ha immatricolato dopo il matrimonio). Qualche mese fa abbiamo fatto un incidente e lo scooter è andato distrutto. Mia moglie ne vuole comprare un altro con i soldi del risarcimento più un finanziamento che paga lei, quindi vi chiedo: dato che siamo in comunione legale, è possibile che pignorino lo scooter nuovo di mia moglie per debiti da me contratti prima del matrimonio ? Grazie

    • I beni acquistati con i proventi derivanti dal risarcimento di un danno, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge o comunque i beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio, non rientrano nella comunione.

      Mi sembra ci siano tutti gli elementi per poter ritenere che una eventuale azione esecutiva sullo scooter, attivata dai suoi debitori, sia da considerarsi temeraria.

      In più c’è da dire che il creditore raramente procede con il pignoramento di uno scooter, considerando che deve anticipare le spese di custodia e che il bene è soggetto ad una svalutazione “galoppante”. Al netto del ricavato dalla eventuale vendita, egli rischierebbe di restare con un credito maggiore di quello che aveva prima dell’azione esecutiva. Non è un caso che per i veicoli di proprietà del debitore, Equitalia si avvale della procedura esattoriale di fermo amministrativo.

    • tarponcino82 ha detto:

      Grazie mille per la risposta, temevo che potessero trovare un escamotage (tipo “lo scooter è stato acquistato prima ma immatricolato dopo il matrimonio”, oppure “è comunque un bene comune” o altro ancora) in modo da fiondarsi su uno scooter nuovo e quindi magari di facile liquidazione.
      Grazie ancora per il prezioso lavoro che svolgete

  2. franxisko ha detto:

    Buongiorno, io sono in una situazione simile: circa 4 anni fa sono stato condannato da un Tribunale a pagare 6.000 euro (il debito iniziale era di circa 3.000) ad una Società telefonica e nella sentenza c’era anche un precetto di 10 giorni. Io ho proposto tramite il mio Avvocato un piano di di rientro a rate su 3.000 euro, ma nell’anno seguente ho smesso di versare le rate stesse perché non ce la facevo più. Eravamo nel 2010. Lo scorso febbraio, quindi nel 2013, sono stato contattato telefonicamente da una Società di recupero crediti che, per email, mi ha inviato il seguente documento:

    **************************************************************
    La presente per notificarLe che a tutt’oggi risulta ancora aperta a Suo nome una posizione debitoria con la società *******************., nostra mandante.
    L’ammontare del debito de Lei contratto, ad oggi, è pari complessivamente ad Euro 3.029 di cui (…)
    Corre l’obbligo di avvertirLa che gli interessi moratori e le spese di recupero continueranno ad aumentare, e che se la Sua inottemperanza dovesse perdurare la società ************** si riserva di adire le competenti sedi giudiziarie per ottenere il recupero del credito e dei suoi accessori, nonchè il risarcimento dei danni derivanti dal Suo inadempimento.
    Le comunichiamo altresì che, in assolvimento degli obblighi di legge previsti, la ******************* è tenuta segnalare il Suo ritardato o mancato pagamento della Tassa di Concessione Governativa agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
    Le richiediamo il pagamento di quanto dovuto entro 10 gg. dalla data di ricezione della presente, a tal fine può utilizzare le coordinate di pagamento di seguito riportate, inserendo in causale il codice cliente in oggetto, ed inviare attestazione di pagamento al fax **********************:
    – Conto Corrente Postale num. ***************** intestato alla Compagnia Telefonica
    – Bonifico Bancario: ******************************* intestato a ****************************
    Nel caso in cui necessiti di ulteriori chiarimenti, o voglia sottoporre a **************************. un piano di rientro o una proposta transattiva, può richiedere l’intervento di un ns. consulente a Lei dedicato allo ***************** (…)
    FIRMA E DATA
    **********************************************************************

    Successivamente avevamo trovato un accordo per chiudere la mia posizione a 700 euro da versare entro un mese. La situazione però si è bloccata perché la situazione mi sembrava un pò strana: abbiamo sempre parlato telefonicamente e i documenti, pur firmati, sono stati sempre inviati via email. Ho chiesto quindi di ricevere un documento firmato da cui si evincesse chiaramente che la Società *************** se io avessi pagato non avrebbe più richiesto nulla e poi avrei voluto sapere con certezza l’esatto ammontare della Tassa di Concessione Governativa che la ************ avrebbe già trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Forse mi sono fatto troppi problemi, ma comunque dopo che sia telefonicamente che per email ho chiesto queste assicurazioni, l’operatrice della Società di recupero crediti non mi ha più contattato e la situazione è finita lì, circa 20 giorni fa.

    A questo punto vi chiedo: qual’è la mia posizione attuale nei confronti della Società telefonica creditrice, dello Studio legale che ha mi ha notificato la prima sentenza nel 2009 contenente il precetto e nei confronti della Società di recupero crediti che “dovrebbe” detenere il credito attualmente ? O meglio: verso chi e per quanto sono obbligato adesso e qual’è la prossima mossa che mi devo aspettare ? Ufficiale giudiziario, nuova ingiunzione, nuovo precetto di 10 giorni o cosa ?
    Grazie mille, sono molto preoccupato.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei si è posto i problemi che qualsiasi persona di buon senso si sarebbe posto. Ha semplicemente risparmiato 700 euro. Il vecchio creditore può notificarle un nuovo precetto, se ritiene di poter pignorare qualcosa e non andare solo incontro ad ulteriori spese. Oppure può vendere il credito ad una società di recupero. In questa evenienza è certo che lei deve rispondere solo a comunicazioni notificate tramite raccomandata A/R. Ed è un suo diritto accertarsi che chi vanta il credito, ne sia legittimato.

    • franxisko ha detto:

      Gentile Ornella, la ringrazio per la cortese ed immediata risposta, ne approfitto per due brevi e diretti quesiti: posto che io e mia moglie non possediamo alcun bene immobile, vorrei comunque tutelarmi al massimo quindi le chiedo:
      1) Se volessi chiedere io un piano di rientro, dovrei contattare direttamente l’Ufficio legale della compagnia telefonica ?

      2) Importante: se dovessi ricevere un nuovo precetto, quale sarebbe l’importo verosimilmente contenuto: 6.000 euro della sentenza originale (comprendenti la parcella dello Studio legale esterno cui si era rivolta la compagnia), i 3.000 propostimi dal recupero crediti, o quanto ?

      Grazie mille, non la disturberò più, spero che capisca il mio stato d’animo e non mi prenda per un insistente, ho solo paura…
      Cordialmente
      Francesco

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non mi disturba affatto, ma a me sembra che lei stia dando alla questione eccessiva importanza, più di quanto ne meriti effettivamente.

      Di solito le compagnie che erogano servizi si affidano solo in un primo momento al proprio ufficio legale. Se, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il pignoramento dei beni del debitore si rivela infruttuoso, è prassi vendere il credito o affidarlo in gestione. Il recupero del credito, in effetti, non fa parte del “core business” della compagnia creditrice.

      Entrano in gioco, allora, le società di recupero, che quasi mai si affidano a procedure giudiziali. Ottenere un saldo stralcio vantaggioso è relativamente semplice, ma non se lei mostra loro troppa apprensione e disponibilità a chiudere ad ogni costo.

      Non è il caso di avere paura. Ma, bisogna essere consapevoli, questo sì. Allo scopo, l’invito a leggere gli articoli proposti in questa sezione.

    • franxisko ha detto:

      Grazie, domani leggerò gli articoli che mi ha suggerito. In effetti la mia preoccupazione deriva dal fatto che il primo tentativo di pignoramento non è andato a buon fine solo perché in realtà nessun tentativo è stato mai fatto. Ho paura quindi che prima o poi facciano almeno un tentativo di pignoramento e magari mi portino via ad esempio la tv o il cellulare, dato che non ho altro. Comunque seguirò il suo consiglio, leggeró la guida e magari farò con calma una proposta di saldo e stralcio solo dopo avere le idee più chiare. Grazie ancora è buona serata

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Guardi che il pignoramento presso la residenza del debitore si fa per prelevare beni da rivendere sul mercato, onde ottenere, almeno, l’importo del credito e delle spese. Non viene effettuato per punire il debitore, impedendogli magari di poter seguire alla TV il grande fratello o l’isola dei famosi.

    • franxisko ha detto:

      È stata chiarissima, anche se io preferisco CSI.. :)
      Grazie

  3. tarponcino82 ha detto:

    Nel 2009 è stata emessa una sentenza che mi ha condannato a pagare circa 5.000 euro (tra debito, spese, ecc) verso una compagnia telefonica. In tale sentenza c’era anche un precetto di 10 giorni. Tramite un Avvocato ho proposto di pagarne la metà (2.500) ed a rate. Ne ho pagate circa 1.000 poi non ce l’ho fatta più. Dopo quasi 3 anni (2013) si è fatta viva una società di recupero crediti che mi ha fatto una proposta che sto valutando, ma prima di decidere ecco la domanda importante che vi faccio: che fine ha fatto il precetto fattomi nel 2009 ? E’ sempre valido o è scaduto ? Possono venire direttamente a casa (sono sposato ma non ho immobili intestati a me) o devono ripetere la procedura con un nuovo precetto e darmi di nuovo 10 giorni per pagare?

    • Il focus del problema non è tanto la scadenza del precetto notificatole dalla società A.

      Lei deve essere sicuro che il credito vantato dalla società A nei suoi confronti, sia stato ceduto alla società B. E che la società B possa, pertanto, accettare una soluzione a saldo stralcio.

      Allo scopo, lei deve prendere visione del contratto di cessione del suo credito, possibilmente in originale. Tanto più che la società A avrebbe dovuto, per legge, inviarle detta comunicazione.

      Legga questo articolo, se ha tempo.

    • tarponcino82 ha detto:

      La ringrazio per la pronta risposta, che mi ha fatto vedere il problema da un punto di vista differente e che non mi aspettavo. Seguirò senz’altro il suo consiglio e leggerò l’articolo che mi ha postato, ma approfittando della sua cortesia le chiedo un’ultima cosa. Mentre io mi informo sull’esistenza di un eventuale contratto di cessione di A verso B, vorrei sapere: forse è una paura immotivata (e tardiva), ma il precetto contenuto nella sentenza è sempre valido, quindi domani per esempio potrei ricevere l’atto di pignoramento, o dato il tempo che nel frattempo è trascorso la Società A deve comunque inviarmi un nuovo precetto ? Grazie Gianluca

    • La cessione del suo credito X, se è stata effettuata, trasferisce tutti i diritti, che il soggetto A vantava nei suoi confronti, in capo al soggetto B.

      Ora, se lei raggiunge un accordo con il soggetto B, paga per chiudere stragiudizialmente la questione relativa al credito X per cui A ottenne un precetto dal giudice.

      E’ ovvio che A (creditore cedente) non potrà chiedere, nè azionare, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti (futuri o passati) per un credito X che non ha più, avendolo ceduto. E tantomeno B (creditore cessionario) potrà, ugualmente, esperire azioni giudiziali per il rimborso del credito X, che ha acquistato da A, se raggiunge un accordo a saldo stralcio con il debitore (lei).

      Nell’articolo che le ho consigliato si prevede che il debitore (dovrebbe essere cosa scontata, ma non si sa mai) si faccia rilasciare quietanza per il credito X (identificativo della pratica originaria così come rubricata dal creditore cedente A e indicata nel contratto di cessione del credito).

  4. callisto ha detto:

    Avrei bisogno di un chiarimento in base a un pignoramento.
    Dato che io non abito più con mia mamma da giugno del 2012 ed ho cambiato anche residenza.(e non risulto più nello stato di famiglia)
    Vorrei sapere se l’ufficiale giudiziario poteva andare dal mio datore di lavoro per chiedere un quinto del mio stipendio e tutto il mio TFR?
    In poche parole, devo pagare io il pignoramento di mia mamma nonostante tutto non abito più con lei?
    In attesa di una risposta ringrazio in anticipo.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In generale, anche se avesse residenza in comune con la mamma, lei non è obbligato a far fronte agli impegni della mamma.

      In particolare, anche se abitasse al Polo Nord, lontano dalla mamma, sarebbe obbligato a rispondere dei debiti della mamma se ha sottoscritto, come garante, i contratti di finanziamento con cui sono stati erogati prestiti a sua mamma.

  5. anna255 ha detto:

    Ciao Loredana volevo chiedere cosa ne pensi a proposito : Mio marito mi ha concesso in comodato d’uso gratuito (circa1anno fa) un mini locale ACCATASTATO come UFFICIO.
    Purtroppo per motivi finanziari evidenti siamo stati costretti a trasferici in questo Ufficio. La situazione poi è degenerata in quanto socio di una S.N.C. in difficoltà con equitalia e creditori non dormiamo sonni tranquilli. Questo ufficio è stato finanziato con un mutuo che paghiamo regolarmente senza problemi. (intestato a mio marito – mutuo e casa).
    Ora il problema è che mio marito sta rientrando con equitalia ma il socio e l’azienda NO.
    Non vorremo che questa unica forma di abitazione ci sia sottratta anche se non conforme in quanto ufficio. LA MIA DOMANDA E’ LA SEGUENTE: PUO’ ESSERE PIGNORATA ? POSSIAMO ABITARLA EVENTUALMENTE ANCHE DOPO LA VENDITA ALL’ASTA ? FINO ALLA FINE DEL COMODATO. ? O CI SONO ALTRE POSSIBILITA’ PER SALVARLA. grazie

    • Loredana Pavolini ha detto:

      Questo problema è già stato affrontato nel forum. Non è che cambiando interlocutore, possa cambiare la risposta. Le linee guida su tutte le questioni attinenti i quesiti degli utenti sono concordate dallo staff ed eventuali casi particolari discussi collegialmente.

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