Presunzione di conformità fra dichiarazione dei redditi cartacea e telematica

Nonostante debba intendersi che l’unica vera prova degli importi dichiarati ai fini reddituali dai contribuenti sia costituita dalla dichiarazione dei redditi cartacea, dal momento che è prevista una presunzione di conformità tra la dichiarazione trasmessa telematicamente e quella cartacea sottoscritta dal contribuente, “non è l’amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l’eccipiente a doverne provare (ai sensi dell'articolo 2697, 2° co.

, del codice civile, sub specie dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata)- la difformità; egli essendo comunque onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del ridetto modulo anche oltre il termine, di cui all'articolo 42 del dpr numero 600/1973, stabilito per la società o l’ente trasmittente”. (C.Cass. sent. numero 13440 del 27 luglio 2012).

19 Settembre 2012 · Giorgio Valli




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