Prestito negato e responsabilità precontrattuale della banca

La concessione di un prestito da parte di una banca o di una finanziaria comporta una valutazione del merito creditizio del richiedente, che costituisce prerogativa dell'istituto erogante.

Tuttavia, l’inesistenza dell'obbligo di far credito non esclude la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per banche e finanziarie. In particolare, la mancata erogazione del credito, senza alcun plausibile motivo, espone la banca a responsabilità precontrattuale.

In pratica, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto

Concludendo, la culpa in contraendo è configurabile a carico della parte che recede dalle trattative precontrattuali in presenza di due essenziali requisiti oggettivi: l’affidamento circa una prossima e sicura conclusione dell’affare e l’assenza di un giustificato motivo che abbia determinato il venir meno della volontà di concludere il contratto.

Questi i principi giuridici che emergono dalla lettura della decisione 1841/12 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

31 Gennaio 2016 · Patrizio Oliva


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