Prestiti a tasso fisso e usura intervenuta – Il creditore è tenuto a rimborsare il debitore

Cosa accade se, dopo la stipula di un contratto di prestito, la successiva discesa dei tassi di interesse conduce il tasso fisso stipulato a superare la soglia di usura?

Evidentemente, la questione riguarda solo i prestiti a tasso fisso, esposti al rischio di usura sopravvenuta perché, in questo caso, il debitore si assume il rischio dei tassi discendenti ed il creditore quello dei tassi crescenti: i prestiti a tasso variabile, invece, incorporano un meccanismo di adeguamento continuo ai tassi di mercato.

Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario, nello scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato, il creditore è tenuto a rendere partecipe il debitore dei vantaggi economici connessi con la riduzione del costo della provvista; in tal modo si concretizzano anche le finalità calmieratrici insite in qualsiasi sistema di contrasto dell’usura.

In pratica, in caso di discesa dei tassi medi rilevati dalla Banca d’Italia, se quelli pattuiti per il prestito all'epoca della stipula del contratto risultano superiori al tasso soglia di usura (relativo, naturalmente, alla specifica tipologia di credito) individuato al momento del pagamento, sussiste l'esigenza di provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia di usura via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che il cliente sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, si pone al di sopra della soglia di usura vigente.

Tanto, anche sulla base degli insegnamenti della Corte di cassazione, secondo la quale il principio di correttezza e buona fede richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore.

Insomma, il principio di correttezza e buona fede esplica la sua rilevanza nell'imporre, a ciascuna delle parti, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Quella appena esposta è, in estrema sintesi, la posizione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 77/14) rispetto al problema dell'usura sopravvenuta in un contratto di prestito a tasso fisso, qualora, nel corso del rapporto, i tassi di interesse, corrisposti dal debitore, risultassero superiori al tasso soglia di usura rilevato da Bankitalia.

3 Dicembre 2014 · Tullio Solinas


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