Prescrizione del vaglia postale per beneficiario e per chi ne ha richiesto l’emissione

Quando avviene la consegna del vaglia postale al beneficiario, si perfeziona il servizio di trasferimento fondi e il credito incorporato nel relativo titolo segue le regole speciali dettate in materia di circolazione e riscossione del vaglia postale medesimo: in tal caso la prescrizione del credito incorporato nel titolo è una prescrizione breve e matura al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

Quando, invece, una volta prescritto il credito incorporato nel vaglia cambiario, il versamento della somma originariamente portata dal titolo non venga richiesto dal beneficiario del titolo medesimo, ma da colui che, a suo tempo, ha richiesto l’emissione del titolo, provvedendo a costituire presso l'ufficio postale la corrispondente provvista, allora il termine di prescrizione nei confronti del richiedente l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito, ormai prescritto, deve essere correttamente individuato nell’ordinario termine decennale.

Infatti, una tale istanza deve essere qualificata non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della somma portata dal titolo quanto, più correttamente, come rimborso della somma di denaro che sia servita per formare la provvista necessaria all’emissione del titolo, successivamente prescritto senza che il beneficiario lo abbia incassato.

Pertanto, una volta accertato che il servizio di trasferimento di fondi mediante emissione di vaglia postale non sia andato, per qualsivoglia ragione, a buon fine (e, dunque, il credito incorporato nel titolo non sia stato pagato e non sia più pagabile), risulta totalmente ingiustificata l’appropriazione, da parte di Poste Italiane, della somma di denaro che il richiedente l’emissione del titolo abbia originariamente versato per creare la provvista necessaria.

La restituzione della provvista al richiedente del titolo è, tuttavia, subordinata alla restituzione del titolo, così come stabilito nelle norme che regolano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 2290/13.

7 Giugno 2015 · Genny Manfredi




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