Prescrizione dei termini per l’accettazione dell’eredità

L’articolo 480 del codice civile stabilisce che la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità decorre dal giorno di apertura della successione.

Ma, ci si chiede se, in caso di successiva scoperta di un testamento olografo, i termini di decorrenza per la prescrizione del diritto di accettare l'eredità non debbano riferirsi al giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè alla data in cui si ha notizia del testamento olografo, non conosciuto al momento dell'apertura della successione.

In pratica, la domanda è se sia possibile leggere le disposizioni previste all'articolo 480 alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2935 del codice civile, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In questo caso, il dies a quo dovrebbe essere quello della scoperta del testamento.

Secondo la Corte di Cassazione l'articolo 459 del codice civile, nel prescrivere che l’accettazione si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presuppone un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa. E alla luce di ciò va letto l’articolo 480 del codice civile che peraltro, al terzo comma, prevede anche che quando i primi chiamati abbiano accettato l'eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell'accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati .

Gli ermellini ritengono che il legislatore, consentendo ai primi chiamati di accettare l'eredità nel momento in cui ne hanno la possibilità giuridica, abbia dimostrato la tassatività del termine da cui deve decorrere la prescrizione decennale. Ulteriore conferma della scelta operata dal legislatore, si ha, sempre a parere dei giudici di piazza Cavour, leggendo l'articolo 483 del codice civile laddove prevede, al secondo comma, che se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione che gli è dovuta.

Da questa disposizione la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 263 depositata l'8 gennaio 2013, compie un’induzione logica: l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, sia essa legittima o testamentaria. Esiste, dunque, un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno di apertura della successione.

I giudici di legittimità hanno, con l'occasione, altresì ribadito che l'articolo 480 del codice civile è finalizzato a soddisfare l’esigenza di cristallizzare, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili che versano in condizioni di fatto diverse.

14 Marzo 2013 · Simone di Saintjust


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