Prescrizione quinquennale e prescrizione decennale della cartella esattoriale
Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (prescrizione breve) ed una decennale (prescrizione lunga).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione numero 12263 del 25/05/2007).
Una eccezione è però rappresentata dalla cartella esattoriale emessa per la riscossione dei crediti erariali.
Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.
Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale, quindi, il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).
Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale:
- qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’articolo 2953 cc). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve - quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale;
- quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali.
Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione (quinquennale o triennale, nel caso di bollo auto) il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.
Per fare una domanda agli esperti vai al forum
Per approfondimenti, accedi alle sezioni tematiche del blog
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!