La prescrizione presuntiva per debiti con i professionisti – un istituto che il debitore deve maneggiare con la massima cura

La prescrizione presuntiva per debiti con i professionisti - un istituto che il debitore deve maneggiare con la massima cura

Capita, purtroppo spesso, di avere a che fare con avvocati, notai, ingegneri, geometri, dentisti e compagnia bella, i quali, di punto in bianco, dopo tre anni dalla data in cui ci hanno reso una prestazione professionale, anche se scadente, peraltro già saldata profumatamente e che faceva ormai parte solo dei nostri sbiaditi ricordi, ci inviano a casa una parcella salata; intimandoci di pagarla, tassativamente (dal prosieguo potrà sembrare sarcastico aver utilizzato questo termine, ma non ne ho trovato di migliori) entro tot giorni, pena l'avvio di azioni esecutive con il solito aggravio di spese ed interessi.

Non che si tratti di soggetti disonesti o in mala fede, per carità: sono solo persone affette da improvvisa e precoce amnesia.

Il codice civile stabilisce (in particolare all'articolo 2956) che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle relative spese.

Le motivazioni dell'esistenza della prescrizione presuntiva per le parcelle dei professionisti

La ragione vera per cui è previsto un termine di prescrizione così breve risiede probabilmente nella fortunata circostanza che a scrivere il codice civile è stato chiamato a dare il proprio contributo anche chi è consapevole che, il più delle volte, è assai ostico (se non praticamente impossibile) ottenere un straccio di ricevuta fiscale da questi signori; e che anche quando la si ottiene, si tratta di fatture con importi ampiamente sottostimati e finalizzati esclusivamente a non farsi trovare con le mani ancora sporche di marmellata da un'eventuale ispezione della GdF, che verte quasi sempre sul confronto fra i documenti archiviati nello studio con le fatture emesse ai clienti: se ci sono atti giudiziari, progetti edili, dentiere e calchi riferiti a Caio, Tizio e Sempronio, ci devono essere anche delle fatture emesse a carico di Caio, Tizio e Sempronio, seppure classificate come meri, piccoli, anticipi.

Se pure il cliente quella ricevuta la conserva, ben poco può egli può dimostrare circa l'effettivo pagamento degli onorari a fronte della parcella del dentista, dell'avvocato, dell'ingegnere del notaio, del geometra ecc.., magari certificata pure dall'Ordine professionale a cui il presunto creditore è obbligatoriamente iscritto. Questa consapevolezza deve aver mosso a pietà gli estensori dell'articolo 2956, comma 2 del codice civile.

Naturalmente, se chiedete ad un azzeccagarbugli qualsiasi la ratio sottesa ad un termine di prescrizione così breve, vi risponderà, in modo politicamente corretto, che la motivazione è riconducibile all'esigenza di tutelare il debitore in quei particolari casi in cui il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza laddove sussista un rapporto di profonda fiducia che lega il prestatore dell'opera al professionista.

Del resto, un mio amico carissimo amava ripetermi che lo stesso concetto può esprimersi con sfumature diverse: ad esempio, si può parlare, in modo nudo e crudo, di evasione fiscale per spiegare un determinato comportamento oppure, con un approccio più soft e senz'altro più elegante, si può fare riferimento al rapporto di fiducia che è presunto esistere fra cliente e professionista.

Il cliente per potersi avvalere della prescrizione presuntiva non deve mai contestare l'importo della parcella

Ma ritorniamo all'argomento che intende affrontare questo articolo: la prescrizione presuntiva. Dunque, se sono trascorsi tre anni dalla data in cui il professionista può dimostrare di aver erogato al cliente una certa prestazione, interviene la prescrizione presuntiva, il debito può considerarsi saldato ed il diritto del creditore estinto.

Attenzione, però: il codice civile sembrerebbe averci salvato, ma la giurisprudenza può sprofondarci all'inferno, condannandoci a rifondere integralmente la pretesa creditoria.

Leggete, ad esempio, cosa scrivono i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11991/14: l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

La prescrizione presuntiva - Un caso pratico e reale di come il cliente può perdere la facoltà di eccepirla

Nel caso specifico affrontato dai giudici di legittimità, il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di un avvocato per compensi professionali, annullando, così, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace nei confronti del cliente debitore. Anche per i giudici d’appello, il credito azionato era da ritenersi prescritto, in base a quanto stabilito proprio dall'articolo 2956 del codice civile sulla prescrizione presuntiva.

Ma l’avvocato aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando al Tribunale di non aver tenuto conto che il cliente debitore aveva ammesso in giudizio che la parcella non era stata estinta, dal momento che ne aveva contestato la congruità, e per questo (ai sensi dell'articolo 2959 del codice civile) l’eccezione di prescrizione presuntiva non doveva essere accolta. Ottenendo piena ragione dai giudici di legittimità che ne hanno accolto il ricorso.

Oppure, rendetevi conto delle motivazioni con cui i giudici di piazza Cavour (su piazza Cavour si affaccia la sede della Suprema Corte) hanno respinto, nella sentenza 7527/12, il ricorso di un cliente il quale, su circa 21 mila euro pretesi dal proprio avvocato, ne aveva sborsati, con pezze d'appoggio documentate, oltre 12 mila e riteneva non fosse dovuto il residuo sia perché le attività svolte dal professionista potevano considerarsi ampiamente soddisfatte dall'importo già corrisposto, sia perché, nel frattempo, era intervenuta la prescrizione presuntiva triennale.

Ebbene, secondo i giudici: La prescrizione presuntiva, anche se fondata su di una presunzione, è cosa ben diversa dalla presunzione stessa ed, a differenza di questa, non è un mezzo di prova, ma incide direttamente sul diritto sostanziale limitandone la protezione giuridica.

Poi, per rafforzare le motivazioni a sostegno del rigetto del ricorso i giudici citano una comunicazione in atti, inviata dal cliente all'avvocato, in cui il primo, adducendo la difficile situazione economica in cui si trovava coinvolto, chiedeva al professionista di non avviare azioni giudiziali, volte al recupero dei compensi pretesi, dal momento che egli non intendeva sottrarsi ai doveri assunti, confermando l'impegno a regolare la posizione debitoria non appena possibile.

E con questa missiva, si è suicidato il malcapitato cliente: secondo i giudici, infatti, tali dichiarazioni risultano incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva maturata relativamente ai compensi pretesi dal professionista, con il conseguente riconoscimento di una tacita rinuncia ad avvalersi della stessa.

In sostanza, concludono i giudici, il cliente ha posto in essere una manifestazione tacita di volontà di rinuncia alla prescrizione presuntiva maturata, esprimendo, altresì, la sua volontà negoziale di non volersi avvalere di quel diritto che aveva ad oggetto la sua liberazione dall'obbligo assunto. La conseguenza è che da tale momento (dalla data della lettera inviata all'avvocato, per intenderci) comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, comunque ordinario (cioè decennale).

Conclusioni - Cosa non deve fare il cliente per potersi avvalere della prescrizione presuntiva del credito vantato dal professionista

Ed allora, quando il professionista ci notifica una parcella esosa a integrazione di quanto già in precedenza versato a saldo per la prestazione resa più di tre anni prima, se si ha intenzione di eccepire l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito, non bisogna mai contestare l'entità della pretesa, né scrivere pietose e-mail o lettere al creditore promettendo il pagamento appena possibile.

Il solo comportamento che ci mette al riparo dal rischio di essere poi costretti dall'Autorità giudiziaria a versare l'importo che il professionista reclama è quello di restare in silenzio, nella consapevolezza che ogni parola, scritta o orale, può ritorcersi contro di noi. Se proprio non riusciamo a tollerare l'odiosa e tardiva pretesa, limitiamoci a replicare che nulla è dovuto, essendo stati gli onorari integralmente corrisposti in contanti, come richiesto, al tempo in cui fu resa la prestazione. Se c'era qualcuno con noi quando abbiamo saldato la parcella, possiamo aggiungere anche che provvederemo a segnalare al fisco l'omessa emissione contestuale della fattura ...

2 Ottobre 2014 · Ludmilla Karadzic


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4 risposte a “La prescrizione presuntiva per debiti con i professionisti – un istituto che il debitore deve maneggiare con la massima cura”

  1. Anonimo ha detto:

    Opera la prescrizione presuntiva triennale relativamente a crediti vantati da una società che sottoscrive con un ente pubblico (Comune in questo caso) una convenzione con cui le vengono affidati in concessione lavori per la progettazione di una strada?

  2. guido2 ha detto:

    Salve io o 1 debito con la findomestic di 6000 euro fatto nel 2003, poi o altri debiti fatti nel 2004 banche , e poi cosa più grossa equitalia 47000 mila euro debiti amministrativi Per causa protesti assegni , chi il creditore è la prefettura . Tutti debiti causati dalla ditta , che avevo . Già condannato penalmente a tre anni già pagato . Ora io voglio oltre 1 consiglio , ma la prescrizione non c’è verso grazie

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