Prescrizione delle parcelle dei professionisti
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p>La prescrizione delle parcelle dei professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) è triennale (articolo 2956 e 2957 del codice civile). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione.
Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall'accordo conciliativo o dalla revoca del mandato.
Per gli altri professionisti la prescrizione decorre dalla data dell'ultima prestazione erogata.
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La prescrizione delle parcelle dei professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) è triennale (art. 2956 e 2957 c.c.). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione.