Contratti a termine » La prescrizione del credito retributivo del lavoratore

Quando interviene la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore nei contratti a termine?

Nel caso in cui, tra le stesse parti intervengono più contratti a termine, il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22146/14.

Per cominciare, chiariamo che i cosiddetti crediti retributivi sono retribuzioni maturate dal lavoratore e non pagate dal datore di lavoro insolvente.

Obiettivo del verdetto è capire quando interviene la prescrizione su questo tipo di crediti.

Ebbene, da quanto si evince dalla pronuncia esaminata, secondo giurisprudenza consolidata, qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.

Il motivo è che, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomi e distinti da quelli derivanti dagli altri, non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo.

Inoltre, il principio si applica anche in materia di lavoro stagionale.

A parere degli Ermellini, infatti, il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale.

Ciò, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro, caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l’intervallo tra le successive attività stagionali, invece che di una pluralità di rapporti.

28 Ottobre 2014 · Paolo Rastelli


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